19 gennaio 2022

Revisori: obbligo formativo triennio 2017-2019 entro il 16 febbraio 2022

Autore: Federico Aiello
A causa delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali per il triennio 2017-2019, con la Circolare n.3 del 17.01.2022 il MEF, dipartimento della ragioneria generale dello Stato, ha dovuto necessariamente posticipare dal 17 gennaio al 16 febbraio 2022 il termine ultimo per la regolarizzazione del debito formativo.

L’articolo 14 del decreto n.135/2021 prevede che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19 ottobre 2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non avessero regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019. In altre parole, la disposizione regolamentare consentiva ai revisori iscritti al registro di regolarizzare l’eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma MEF dedicata.

Tuttavia, la corretta attuazione della disposizione di cui all’articolo 14 del regolamento, nonché le obiettive ragioni di tutela degli iscritti al registro della revisione cui le disposizioni concedono la possibilità di recuperare il debito formativo pregresso, richiedono che nel computo di tale complessivo periodo si tenga conto dei giorni di inattività della piattaforma stessa.

La Circolare precisa che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo concesso dall’articolo 14 del D.M. n. 135/2021 qualora l’iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio.

Pertanto, è in regola il revisore che durante il periodo concesso dal D.M. n. 135/2021 maturi 60 crediti complessivi di cui almeno 30 caratterizzanti purché imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati.
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