8 giugno 2023

Società di revisione indipendente: Assirevi pubblica le nuove linee guida

Autore: Cinzia De Stefanis
Nuove linee guida di comportamento della società di revisione indipendente, al fine di fornire un supporto per l’attività richiesta al revisore con riguardo all’emissione della relazione sulla dichiarazione non finanziaria (DNF) prevista dagli articoli 3 e 4 Dlgs. 254/2016. È con il documento n. 254 che Assirevi definisce le nuove linee guida sulla relazione della società di revisione indipendente sulla dichiarazione non finanziaria, che sostituisce il Documento n. 226 di febbraio 2019.

Aggiornamento e applicazione - Nello specifico, dobbiamo sottolineare che il documento n. 254:
  • aggiorna e sostituisce il documento di Ricerca n. 226 (febbraio 2019) per includere un esempio di relazione del revisore relativa all’assurance in forma c.d. mista (vale a dire reasonable assurance su alcune specifiche informazioni contenute nella DNF e limited assurance sulle restanti informazioni della DNF) come consentito dal Regolamento adottato da Consob con Delibera n. 20267 del 18 gennaio 2018;
  • trova applicazione, con i necessari adeguamenti, anche alle DNF predisposte su base volontaria da società non rientrati negli Enti di interesse pubblico rilevanti così come previsto dall’articolo 7 del Dlgs. 254/2016.
Società di revisione indipendente - Il nuovo documento Assirevi definisce le linee guida di comportamento della società di revisione indipendente ai fini di fornire un supporto per l’attività richiesta al revisore con riguardo all’emissione della relazione sulla dichiarazione non finanziaria (DNF) prevista dagli articoli 3 e 4 D.Lgs. 254/2016.

Soggetti tenuti alla predisposizione dichiarazione non finanziaria (DNF) - Ai sensi dell’articolo 2, del Dlgs. 254/2016, i destinatari dell’obbligo di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, la DNF sono gli enti di interesse pubblico, come definiti dall’art. 16 Dlgs. 39/2010, che presentino i seguenti requisiti:
  • numero medio di dipendenti durante l’esercizio finanziario superiore a 500;
  • superamento alla data di chiusura del bilancio di almeno uno dei seguenti limiti dimensionali:
    • a) un totale dello stato patrimoniale di almeno 20 milioni di euro;
    • b) un totale dei ricavi netti delle vendite o delle prestazioni di almeno 40 milioni di euro.
Si tratta dei c.d. Enti di Interesse Pubblico Rilevanti o EIPR.

Inoltre, le società madri di un gruppo di grandi dimensioni sono tenute alla redazione della DNF consolidata ai sensi dell’art. 4 Dlgs. 254/2016. Tuttavia, la DNF può essere predisposta, in via volontaria, anche da società non rientranti nella categoria degli EIPR.

DNF consolidata – L’articolo 2, del Dlgs 30 dicembre 2016, n. 254 stabilisce che nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell'attività del gruppo, del suo andamento, dei suoi risultati e dell'impatto dalla stessa prodotta, la dichiarazione consolidata comprende i dati della società madre, delle sue società figlie consolidate integralmente.

DNF (individuale o consolidata) – L’articolo 3, 1 e 4 comma, del Dlgs 30 dicembre 2016, n. 254, stabilisce che la DNF (individuale o consolidata) copre, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività di impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto dalla stessa prodotta, i temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva, che sono rilevanti tenuto conto delle attività e delle caratteristiche dell’impresa.

Gli elementi informativi attraverso i quali può essere assicurata la comprensione dell’attività di impresa consistono nella descrizione:
  • dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi socio-ambientali e che derivano dalle attività di impresa o dai prodotti e servizi forniti dalla stessa;
  • del modello organizzativo e gestionale dell’impresa, compresi i modelli aziendali di prevenzione dei reati adottati ai sensi del Dlgs. 231/2001, che siano rilevanti nella gestione dei temi socioambientali indicati dal Dlgs. 254/2016;
  • delle politiche praticate dall’impresa per la gestione degli impatti dell’attività imprenditoriale negli ambiti non finanziari richiamati e i risultati conseguiti dall’attuazione di tali politiche.
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