28 gennaio 2023

Sospensione dei termini per malattia professionale: opportuna una dichiarazione sostitutiva

Attualmente non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l’Agenzia delle Entrate

Autore: Pietro Mosella
In relazione all’iter da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini relativi gli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o d’infortunio, per il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è opportuno preparare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della «grave malattia» e degli altri presupposti, oltre alla copia dei mandati professionali ed al certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, la quale dev’essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 10 del 25 gennaio 2023, con il quale il CNDCEC ha fornito chiarimenti, in seguito ad un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, il quale ha chiesto delucidazioni in merito all’iter da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini relativi gli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o d’infortunio (articolo 1, commi, da 927 a 944, Legge n. 234/2021).
Tali disposizioni, infatti, introducono una disciplina di sospensione della decorrenza dei termini relativi ad adempimenti tributari a carico dei liberi professionisti, iscritti ad albi professionali, per i casi di malattia o di infortunio, anche non connessi al lavoro, nonché per i casi di parto prematuro e d’interruzione della gravidanza della libera professionista e per i casi di decesso del libero professionista.

Il Consiglio Nazionale, fornendo un parere al quesito pervenuto, ha innanzitutto specificato che, allo stato attuale, non esiste un iter procedimentalizzato concordato con l’Agenzia delle Entrate da seguire per ottenere la sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.
Ciò, in quanto - spiega ancora il CNDCEC - la stessa Agenzia delle Entrate, non ha individuato per ciascuna casistica la documentazione occorrente.

Premesso ciò, il Consiglio Nazionale ricorda quanto stabilito dall’articolo 1, comma 935, della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), il quale prevede che «copia dei mandati professionali, unitamente ad un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, dev’essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944».

Per completezza, occorre ricordare anche quanto previsto dal precedente comma 934, ovvero che, la sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista, «si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare». In sostanza, è necessario che il mandato professionale abbia data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.

Pertanto, in presenza delle fattispecie e dei presupposti previsti dalla legge, il CNDCEC consiglia di preparare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui si attesta la sussistenza della grave malattia e degli altri presupposti, oltre alla documentazione richiesta dal citato comma 935.

A tal proposito, occorre ricordare che, per «grave malattia», così come definita dall’articolo 1, comma 933, lett. c), s’intende «uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere ad immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero ad indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute».

Il Consiglio Nazionale, concludendo, consiglia comunque di contattare preventivamente l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente, al fine di avere conferma sulla documentazione da inviare, dell'iter da seguire e dei termini entro cui tale documentazione va inviata.
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