1 aprile 2021

Sospensioni per omessa o mancata comunicazione del domicilio digitale

I chiarimenti nei Pronto Ordini n. 27 e 31 del CNDCEC

Autore: Pietro Mosella
Il provvedimento di sospensione a carico del professionista per mancata comunicazione del domicilio digitale è immediatamente esecutivo con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento all’interessato. È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 27/2021 del 15 marzo 2021, pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale ha fornito chiarimenti in relazione alle sospensioni nel caso di omessa comunicazione del domicilio digitale (ex articolo 16, comma 7-bis, del D.L. n. 185/2008).

Nell’ambito, invece, della sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale nei confronti di un professionista iscritto nell’Elenco speciale, nel Pronto Ordini n. 31/2021, sempre del 15 marzo 2021, è stato chiarito che, laddove i professionisti siano inadempienti in merito alla comunicazione dello stesso, sono parimenti soggetti al provvedimento amministrativo della sospensione dell’esercizio della professione, inclusi gli iscritti nell’Elenco speciale dei non esercenti.

Il Pronto Ordini n. 27/2021 - Al Consiglio Nazionale sono stati posti tre quesiti relativi ai provvedimenti di sospensione degli iscritti per mancata comunicazione del domicilio digitale, di cui all’articolo 16, comma 7-bis, D.L. n. 185/2008:
  1. si domanda, anzitutto, se trattandosi di provvedimenti che devono essere disposti dal Consiglio dell’Ordine, la notifica debba essere accompagnata dalla decisione (così come avviene per le notifiche dei provvedimenti assunti dal Consiglio Disciplina) e, in caso di risposta affermativa, chi deve depositare la decisione e i relativi termini di deposito;
  2. si chiede anche quali siano, oltre all’interessato, gli altri destinatari della notifica di avvenuta sospensione, ovvero se sono gli stessi indicati dall’articolo 26 del vigente Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare;
  3. infine, si fa richiesta di chiarimenti su quali siano i termini per l’invio della comunicazione all’iscritto e da quale data decorrano e, inoltre, da quale data diventa esecutivo il provvedimento di sospensione.

Anzitutto il CNDCEC ricorda che, il richiamato comma 7-bis dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008 è stato novellato dall’articolo 37, comma 1, lett. e), del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020, disponendo, quindi, che «il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio…».

Viene richiamata anche la Nota del 13 novembre 2020 allegata all’Informativa del Consiglio Nazionale n. 143/2020, con la quale il Ministero della Giustizia ha ribadito quanto già indicato in precedenza con la Nota del 17 settembre 2020.

Tenendo, quindi, presente quanto sopra richiamato, il CNDCEC, vista la natura meramente amministrativa del procedimento di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale, osserva che, la norma di riferimento applicabile alla fattispecie prospettata, è contenuta nella Legge n. 241/1990 in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti del procedimento, nonché nelle norme dell’Ordinamento professionale, ove applicabili, con riguardo ai procedimenti amministrativi posti in essere dagli Ordini territoriali.

Riguardo ai quesiti posti, il richiamato comma 7-bis, dell’articolo 16 del D.L. n. 185/2008, come evidenzia il Consiglio Nazionale, non dispone nulla in merito ai soggetti ai quali deve essere notificato il provvedimento amministrativo di sospensione, nonché riguardo all’esecutività dello stesso. Si evidenzia, altresì, che il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale non può essere applicabile, neanche in via analogica, alla fattispecie prospettata, in quanto è stata esclusa la natura disciplinare del provvedimento di sospensione per mancata comunicazione del domicilio digitale.

Per quanto concerne, invece, i destinatari del provvedimento, il Consiglio Nazionale ritiene che la delibera motivata con la quale è stato assunto il provvedimento, debba essere notificata nei confronti dei soggetti aventi titolo, ovvero all’interessato e al P.M. presso il Tribunale dove ha sede il Consiglio dell’Ordine territoriale che ha emesso il provvedimento. Quest’ultimo, inoltre, dovrà pubblicare nell’Albo presente sul proprio sito istituzionale lo stato di sospeso dell’iscritto.

Infine, con riferimento all’esecutività del provvedimento di sospensione a carico del professionista per mancata comunicazione del domicilio digitale, il CNDCEC ritiene che, il medesimo provvedimento, sia immediatamente esecutivo con decorrenza dalla data di notifica dello stesso all’interessato, in virtù di quanto disposto dall’articolo 21-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990, il quale stabilisce che «i provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo».

Il Pronto Ordini n. 31/2021– Al CNDCEC è stato posto un quesito inerente al caso prospettato della mancata ricezione del domicilio digitale, nonostante si sia provveduto ad attivare la procedura di diffida prevista. Di conseguenza, al Consiglio Nazionale è stato chiesto se sia possibile sospendere dall’esercizio della professione un iscritto all’Elenco speciale dei non esercenti che, di fatto, non può comunque esercitare la professione.

Il Consiglio Nazionale, così come in precedenza, richiamando quanto disposto dal comma 7-bis, articolo 16 del D.L. n. 185/2008, come novellato dalla Legge n. 120/2020, ha evidenziato che, detto comma 7-bis, nulla dispone in modo specifico nei confronti di coloro che sono iscritti nell’Elenco speciale dei non esercenti. Nello specifico, viene rimarcato un aspetto definito dal citato comma, ovverosia che «il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio».

Il dettato normativo sopra ricordato, non contempla eccezioni e fa riferimento alla sospensione di tutti i professionisti iscritti in albi o elenchi e, quindi, secondo il CNDCEC lascia intendere con tale espressione che, laddove i professionisti siano inadempienti sotto il profilo della comunicazione del domicilio digitale, sono parimenti soggetti al provvedimento amministrativo della sospensione dell’esercizio della professione, inclusi coloro che, trovandosi nella situazione di incompatibilità, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. n. 139/2005, sono iscritti nell’Elenco speciale dei non esercenti.
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