15 ottobre 2022

STP con forma societaria di Sas: possibile l’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo

Ai soci professionisti va garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni

Autore: Pietro Mosella
Ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale dell’Albo di una STP costituita sotto la forma societaria di S.a.s. (nella quale la società S.r.l. partecipante assume il requisito di socio accomandante), è necessario limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, nonché la ricorrenza delle altre condizioni previste dalla Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012).

È quanto sancito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 150 del 30 settembre 2022, scaturito a seguito di un quesito in materia di STP, pervenuto da un Ordine territoriale.

Nel dettaglio, l’Ordine in questione, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, ha prospettato il caso di tre commercialisti ed una S.r.l. che intendono costituire una STP sotto la forma societaria di S.a.s. nella quale la società S.r.l. partecipante, assume il requisito di socio accomandante.
L’Ordine ha spiegato, inoltre, che le partecipazioni nella S.a.s. saranno così suddivise:
  • il 70% sarà in capo alla S.r.l. partecipante con il requisito di socio accomandante;
  • il 30% sarà ripartito tra i tre soci professionisti che avranno la qualifica di soci accomandatari.
Poiché, come riporta lo stesso Ordine territoriale, in base allo statuto della S.a.s. le decisioni sono assunte dai soli soci accomandatari, quest’ultimo chiede se ciò, deroghi alla necessità che i soci professionisti partecipino per almeno due terzi nel capitale sociale della STP.

Nella fattispecie, le decisioni della S.a.s. sono assunte dai soli tre soci accomandatari e tutti sono dottori commercialisti iscritti all’Ordine.

Il parere del CNDCEC – In merito al caso di specie prospettato, il Consiglio Nazionale precisa dapprima che, alla richiesta di chiarimenti pervenuta, non è stato allegato lo statuto della STP in questione e, di conseguenza, gli stessi si basano su quanto l’Ordine territoriale ha sottoposto all’attenzione dello stesso CNDCEC.

Quest’ultimo, comunque, richiama l’Informativa n. 60 dell’8 luglio 2019, recante “Società tra professionisti – Maggioranza dei 2/3 dei soci professionisti ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lett. b), della Legge 12 novembre 2011 n. 183. Segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Nuove indicazioni per la valutazione dei requisiti richiesti per l’iscrizione nella Sezione speciale dell’albo”.

Tramite la suddetta Informativa, il CNDCEC, aderendo all’impostazione che tende a privilegiare i profili concorrenziali, ha chiarito come, pur ammettendo che sia consentita la costituzione di una STP in cui le maggioranze dei 2/3 in termini di numero di soci professionisti e di partecipazione al capitale possano non necessariamente ricorrere cumulativamente così come affermato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sarà comunque indispensabile, tramite patti parasociali e/o clausole statutarie in base agli strumenti offerti dal Codice Civile, limitare la capacità decisionale dei soci non professionisti, in modo tale da evitare che questi possano influire sulle scelte strategiche della STP e sullo svolgimento delle prestazioni professionali.

Tali ultime prerogative, infatti, devono sempre essere mantenute in capo ai soci professionisti ai quali - precisa ancora il Consiglio Nazionale nell’Informativa n. 60 - va comunque garantita la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni e/o decisioni societarie, in modo tale da riservare a costoro il controllo della società.

In virtù di tale interpretazione a cui si fa riferimento e considerato quanto riportato nella richiesta dell’Ordine territoriale, per il Consiglio Nazionale, in merito alla fattispecie prospettata, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla Legge n. 183/2011, la STP potrà essere iscritta nella sezione speciale dell’Albo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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