21 marzo 2022

STP partecipata da professionisti e da S.r.l. riferibile ai professionisti stessi

La soggettività giuridica del socio per finalità d’investimento non può valere in chiave elusiva

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 31 del 1° marzo 2022, ha fornito chiarimenti a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale in merito al caso di una STP partecipata da professionisti e da S.r.l. riferibile ai professionisti stessi. Nello specifico, ad un Ordine territoriale è pervenuta richiesta d’iscrizione all'Albo di una STP con la seguente compagine sociale:
  • il 90% del capitale sociale risulta di proprietà diretta dei 3 soci professionisti;
  • il 10% del capitale sociale risulta di proprietà di una S.r.l. (non si tratta di una STP), i cui soci (e amministratori) sono due dei professionisti soci della STP che ha richiesto l'iscrizione.
In virtù di quanto sopra prospettato, quindi, l’Ordine in questione, anche alla luce del P.O. n. 153/2018, ha chiesto al Consiglio Nazionale conferma relativamente all’interpretazione secondo cui, il socio di capitale persona giuridica (in questo caso S.r.l.) di una STP, oltre ad essere in possesso dei requisiti in capo agli amministratori (di cui all'articolo 6, rubricato “Incompatibilità”, commi 3 e 4, del D.M. n. 34/2013), ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, non possa mai avere come soci di riferimento (titolari effettivi) iscritti all'albo, potenzialmente iscrivibili come soci professionisti della STP stessa. Ciò, anche in considerazione del fatto che, in tal modo, potrebbe essere agevolmente superata l'incompatibilità di cui all'articolo 10 (Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti), comma 6, della Legge n. 183/2011.

Incompatibilità - A tal proposito, il D.M. n. 34/2013 (recante “Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico), al richiamato articolo 6, comma 3, stabilisce che, il socio per finalità d'investimento può far parte di una società professionale solo quando:
  • a) sia in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la società è iscritta ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento menzionato;
  • b) non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  • c) non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.
Viene, altresì, disposto al successivo comma 4 che, costituisce requisito di onorabilità ai sensi di quanto sopra stabilito, la mancata applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali.

Le incompatibilità sopra previste, si applicano anche ai legali rappresentanti ed agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d'investimento di una società professionale.

Il parere del CNDCEC – L’Ordine territoriale, in relazione a quanto sopra richiamato, tiene anche presente quanto sancito dallo stesso Consiglio Nazionale nel Pronto Ordini n. 153/2018, il quale richiama l'articolo 4-bis della Legge 247/2012 (disciplina speciale delle società tra avvocati), in cui si considera "vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona, intendendo garantire, con ciò, un facile e adeguato accertamento dell’effettiva compagine societaria”.

Tutto quanto sopra esposto - si osserva nel Pronto Ordini in commento - con il risultato che la STP in questione debba, quindi, essere regolarizzata in considerazione a questo aspetto.

La richiamata Legge n. 183/2011, però, non disciplina l’ipotesi prefigurata dall’Ordine territoriale che ha posto il quesito.

Il Consiglio Nazionale, comunque, reputa tuttavia opportuno che la situazione della STP vada regolarizzata, in considerazione della circostanza che, pur in assenza di specifiche disposizioni sul punto, la soggettività giuridica del socio per finalità d’investimento (vale a dire della S.r.l. che, nel caso de quo, detiene il 10 per cento del capitale sociale della STP ma che è partecipata per l’intero da due dei tre soci professionisti della STP) non può valere in chiave elusiva, così da risultare vanificata, ancorché indirettamente, la portata del divieto espresso nell’articolo 10, comma 6, della Legge n. 183/2011. Tale comma, infatti, dispone che «la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra società tra professionisti».
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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