16 settembre 2022

Supporto all’attività professionale nelle fasi di aggregazione: dote da 500 mila euro

Autore: Cinzia De Stefanis
Dote da 500 mila euro per la costituzione nell’anno 2022 di studi associati o società tra professionisti (Stp), o di una rete tra professionisti (Rtp). Domande dal 1° dicembre 2022 al 15 marzo 2023. Lo prevede il bando della Cassa Nazionale dottori commercialisti rubricato “Supporto all’attività professionali nelle fasi di aggregazione”.

Contributi economici per l’aggregazione tra professionisti - Il bando prevede l’erogazione di contributi per la costituzione nell’anno 2022 di studi associati o società tra professionisti (Stp) per lo svolgimento dell’attività professionale in forma aggregata, o di una rete tra professionisti (Rtp).
La dote complessiva è pari a euro 500.000. È possibile concorrere per una sola tipologia di contributo.

Tipologia di contributo - Sono messe a concorso, per l’anno 2022, le seguenti tipologie di contributo:
  • per la costituzione nell’anno 2022 di studi associati o STP per lo svolgimento dell’attività professionale in forma aggregata. L’importo stanziato è pari a euro 350.000;
  • per la costituzione nell’anno 2022 di una Rete tra Professionisti ex art. 12, comma 3, lett. a), della L. 22 maggio 2017, n. 81 (Rtp). L’importo stanziato è pari a euro 150.000.
Modalità e termini di presentazione della domanda - La domanda a pena di inammissibilità deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CSP, disponibile sul sito https://www.cnpadc.it/, a partire dal 1° dicembre 2022 ed entro il termine del 15 marzo 2023.

È ammessa una sola domanda di partecipazione al bando in commento.

La domanda, dovrà essere corredata, a pena di inammissibilità, dei seguenti documenti:
  • autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda. Non saranno ammesse autocertificazioni redatte su modulistica difforme rispetto a quella predisposta dalla Cassa;
  • copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente;
  • in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio.
  • studio associato e società tra professionisti: copia dell’atto costitutivo dello studio associato o della società tra professionisti con la relativa iscrizione all’Albo professionale per le Stp, con data non successiva al 31 dicembre 2022, con evidenza delle quote di partecipazione dei singoli soci.
  • rete imprese tra professionisti (Rtp): copia del contratto della Rtp stipulato nel corso del 2022 con la relativa registrazione presso l’Agenzia delle Entrate con data non successiva al 31 dicembre 2022; relazione del richiedente che documenti le attività svolte dalla Rtp nel 2022.
Per l’identificazione dei soci dello studio associato o della Stp costituite nell’anno 2022 e della relativa quota di partecipazione, si fa riferimento all’atto costitutivo.

È doveroso evidenziare che nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica.

Contributo spettante - Il contributo spettante:
  • per la costituzione degli studi associati o delle società tra professionisti, finalizzati allo svolgimento dell’attività professionale in forma aggregata è pari a € 2.500 per singolo richiedente, che sarà proporzionalmente ridotto qualora la somma dei contributi spettanti ai soci del medesimo studio associato o della Stp ecceda il limite massimo di € 10.000, importo massimo complessivamente erogabile.
  • per la stipula e la registrazione presso l’Agenzia delle Entrate dei contratti di Rtp finalizzati allo svolgimento dell’attività professionale in forma aggregata è pari a € 1.000 per singolo richiedente, che sarà proporzionalmente ridotto qualora la somma dei contributi spettanti ai Dottori Commercialisti appartenenti alla medesima RTP ecceda il limite massimo di € 5.000, importo massimo complessivamente erogabile.
I destinatari dei contributi sono i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa al 31.12.2022 non titolari di pensione diretta della Cassa (anche pensionati in regime di totalizzazione e cumulo), ad eccezione dei pensionati di invalidità in attività.

Requisiti reddituali - Al fine di poter beneficiare dei contributi, i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (produzione reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:
  • euro 36.400,00 per richiedente unico componente del nucleo familiare;
  • euro 47.250,00 per nucleo familiare con due componenti;
  • euro 54.550,00 per nucleo familiare con tre componenti;
  • euro 59.900,00 per nucleo familiare con quattro componenti;
  • euro 64.400,00 per nucleo familiare con cinque componenti;
  • euro 67.500,00 per nucleo familiare con sei componenti;
  • euro 69.250,00 per nucleo familiare con sette o più componenti.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale sopra elencato è pari a euro 65.400,00 per nucleo familiare minimo (un componente e il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di dottore commercialista portatore di handicap.

Si precisa che per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincolo di parentela, risultano nel suo stato di famiglia al momento di presentazione della domanda. Nel caso in cui il richiedente sia coniugato, in assenza di separazione legale o divorzio, il coniuge si considera facente parte del nucleo familiare.
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