30 luglio 2022

Tirocinio con titolo di studio estero: consentita l’iscrizione con “riserva” al registro

Necessario il riconoscimento del titolo di studio dal MUR per la validità della pratica svolta

Autore: Pietro Mosella
L’attivazione della procedura per il riconoscimento del titolo di studio straniero consente all’interessato di richiedere anche l’iscrizione con “riserva” al registro del tirocinio da dottore commercialista. L’Ordine territoriale, pertanto, potrà iscrivere con riserva i soggetti in possesso di titolo di studio estero, in attesa di valutazione da parte del Ministero dell’Università e Ricerca (MUR), specificando che la validità della pratica svolta è subordinata all’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero stesso.

È quanto afferma il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 143, pubblicato il 26 luglio 2022.

La questione è stata posta da un Ordine territoriale che, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, ha trasmesso la documentazione relativa ad una aspirante tirocinante in possesso di laurea triennale della classe L 17 conseguita in Italia e di un master conseguito nel Regno Unito (oltre ad un master conseguito presso la Bologna Business School). L’Ordine, in virtù di quanto esposto, ha domandato se si possa procedere all’iscrizione nella sezione A del Registro, ovvero se debba acquisire un documento ufficiale di riconoscimento/equipollenza del titolo di studio in questione e quale sia l’ente preposto al riconoscimento.

Il parere del CNDCEC – Il Consiglio Nazionale, in relazione alla questione prospettata, fornisce indicazioni di carattere generale sulla tematica dell’iscrizione nel registro del tirocinio in presenza di un titolo di studio conseguito all’estero.

Come specificato più volte nelle risposte ai Pronto Ordini sul tema (tra le quali quelle sui P.O. 21/2020, 25/2020 e 108/2010), pubblicate sul sito del Consiglio Nazionale (www.commercialisti.it), il riconoscimento in Italia dei titoli accademici conseguiti all’estero, è previsto dalla Legge 11 luglio 2002, n. 148, la quale ratifica e detta le norme di attuazione della Convenzione di Lisbona dell’11 aprile 1997. Detta legge prevede due procedure alternative:
  • una attribuisce alle Università la competenza per il riconoscimento dei titoli a fini accademici;
  • l’altra attribuisce alle autorità ministeriali la competenza per i riconoscimenti operati per finalità diverse da quelle accademiche.
Il CNDCEC richiama il D.P.R. n. 189/2009 (Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici), emanato in esecuzione dell’articolo 5 della suddetta Legge n. 148/2002, il quale ha definito, tra l’altro, le modalità con cui procedere al riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, ai fini dell’accesso al praticantato e, quindi, agli esami di Stato.

L’articolo 3 del D.P.R. citato, infatti, affida al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (oggi Ministero dell’Università e della Ricerca - “MUR”) la competenza circa il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale (CUN) ed i Consigli Nazionali competenti.

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3, inoltre, gli Ordini territoriali sono chiamati a trasmettere al MUR l’istanza degli interessati, corredata dall’elenco dei documenti comprovanti il possesso del titolo di studio (titolo di studio tradotto e legalizzato; certificato analitico degli esami sostenuti, rilasciato dall'istituto ove è stato conseguito il titolo di studio e tradotto, ecc.).

Il provvedimento conclusivo, di riconoscimento o di diniego, sarà adottato dal MUR entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza e comunicato all'interessato e all'Ordine territoriale.

La procedura sopra descritta - afferma il Consiglio Nazionale - si applica per il riconoscimento dei titoli di studio accademici rilasciati dagli “istituti d’istruzione superiore” e dagli “istituti d’istruzione superiore stranieri” dei Paesi aderenti alla “Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea”, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997.

Il CNDCEC richiama, altresì, la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 novembre 2003 e le previsioni di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 189/2009.

In virtù di quanto sentenziato e di quanto previsto dalla sopra richiamata disposizione, il Consiglio Nazionale ritiene che, l’attivazione della procedura per il riconoscimento del titolo di studio straniero consenta all’interessato di richiedere anche l’iscrizione con “riserva” al registro del tirocinio.

Secondo il CNDCEC, pertanto, in merito al caso prospettato nel quesito pervenuto, l’Ordine potrà iscrivere con riserva i soggetti in possesso di titolo di studio estero in attesa di valutazione da parte del MUR, specificando che la validità della pratica svolta è subordinata all’adozione del provvedimento di riconoscimento del titolo di studio da parte del Ministero stesso.

A completamento di quanto sopra esposto, è bene sottolineare che, nell’ipotesi in cui il MUR non dovesse riconoscere il titolo straniero come laurea magistrale delle classi richieste per l’effettuazione del tirocinio da dottore commercialista, qualora il tirocinante sia in possesso di una laurea triennale delle classi previste dall’articolo 40 del D. Lgs. n. 139/2005, il tirocinio già svolto nella sezione “commercialisti” del registro, potrà comunque essere considerato valido ai fini della pratica per il sostenimento dell’esame di abilitazione da esperto contabile.
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