5 aprile 2016

TIROCINIO PROFESSIONALE DEI PRATICANTI COMMERCIALISTI: ADEMPIMENTI FISCALI ED OBBLIGHI DEL DOMINUS

Autore: ESTER ANNETTA
L’art. 37 del nuovo codice deontologico della professione di Dottore Commercialista, entrato in vigore lo scorso 1° marzo, nel definire il rapporto di tirocinio come un periodo di apprendimento professionale - con ciò espressamente escludendone la natura di rapporto di lavoro subordinato - ne sancisce altrettanto chiaramente la sua gratuità.
“Tuttavia – recita testualmente – “sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo Studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.”
La novità più rilevante è senz’altro quella dell’obbligatorietà del rimborso, cui si aggiunge la concordabilità della sua misura sin dall’inizio del tirocinio anziché dopo i primi sei mesi (come indicato nell’originaria formulazione della norma), ferma restando la possibilità dell’ulteriore corresponsione di altre somme a titolo di borsa di studio.

Nell’intento di chiarire quali siano gli adempimenti connessi alla riscossione delle somme suddette, la Commissione Tirocinio dell’Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha predisposto un vademecum intitolato “Il Tirocinio professionale: Inquadramento fiscale, contributivo e assicurativo e adempimenti a carico del Dominus”, in cui essi vengono esposti in maniera dettagliata.

Partendo anzitutto dall’inquadramento fiscale, richiamando il disposto dell’art. 50, comma 1, lettera c), DPR 917/1986, a mente del quale sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente “le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante”, le somme corrisposte al tirocinante a titolo di rimborso o di borsa di studio vengono ricondotte a quell’ambito e, quindi, sottoposte al regime fiscale previsto per i redditi da lavoro dipendente.
Segnatamente, quindi:
- vi sarà il loro assoggettamento a trattenuta IRPEF, con applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito previste dall'art. 11 DPR 917/1986, e delle trattenute per addizionale comunale e regionale all'IRPEF;
- se spettanti, dovranno riconoscersi al tirocinante le detrazioni per lavoro dipendente e/o carichi familiari, nonché corrispondere il Bonus ex DL 66/2014 (c.d. Bonus Renzi);
- sarà eventualmente applicabile quanto disposto dall'art. 51 del TUIR in merito al trattamento fiscale di particolari somme e valori erogati (ad esempio buoni pasto, indennità per trasferte al di fuori dal territorio comunale, ecc.).
Quanto agli obblighi contributivi ed assicurativi, il tirocinio professionale è escluso da prelievo contributivo e dunque da qualunque adempimento INPS, come pure dall’ obbligo assicurativo INAIL. Il tirocinante, ai fini della copertura previdenziale, ha tuttavia facoltà di effettuare la pre-iscrizione alla Cassa di Previdenza di competenza (che sarà, a scelta, CNDC ovvero CNPR per i praticanti Commercialisti; obbligatoriamente CNPR per i praticanti Esperti Contabili).
Infine, con riferimento agli adempimenti cui è tenuto il professionista-dominus presso il quale viene svolto il tirocinio, sarà sua cura formalizzare per iscritto l’assegnazione del rimborso spese (e dell’eventuale borsa di studio) all’inizio del tirocinio professionale; non è previsto l’invio della comunicazione obbligatoria Unilav (secondo quanto indicato nelle Linee guida in materia di tirocini - Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 24.1.2013, Min. Lav. Vademecum “Modelli e regole” per le comunicazioni obbligatorie), né sussiste obbligo d’ iscrizione dei tirocinanti sul Libro Unico del Lavoro (Min. Lav., Vademecum sul Lul, 2008).
Circa gli obblighi, anche di tipo contabile, relativi agli adempimenti fiscali, il Dominus dovrà tuttavia predisporre mensilmente un prospetto dal quale risultino le somme erogate e le trattenute operate ed effettuare i relativi versamenti con Modello F24. A fine anno o in caso di cessazione del tirocinio professionale dovrà provvedere a effettuare il conguaglio fiscale. Da ultimo, annualmente dovrà certificare le somme erogate attraverso la Certificazione Unica e presentare il Modello 770.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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