19 settembre 2012

Tirocinio revisori: le vie di accesso al registro

Inseriti di diritto i vecchi iscritti in regola, per i nuovi è obbligatorio utilizzare la nuova modulistica

Autore: Redazione Fiscal Focus
Passaggio automatico al nuovo registro - Chi è in regola con il tirocinio ossia sta svolgendo la pratica per l’esercizio dell’attività di revisore legale, risulta iscritto al vecchio registro ed è in regola con le relazioni annuali, passerà in modo automatico al nuovo registro del tirocinio. Chi invece non è in regola con le relazioni potrà entrare nel nuovo registro solo se verrà fatta una richiesta entro 180 giorni dall’entrata in vigore del nuovo regolamento (Decreto ministeriale 164/2012), cioè entro il 12 marzo 2013. Inoltre chiunque chiede l’iscrizione al registro dal 13 settembre scorso dovrà compilare le domande utilizzando la nuova modulistica che sarà resa disponibile e pubblicata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato nella sezione dedicata ai revisori (si ricorda che la vecchia modulistica non è più valida).

L'iscrizione al registro del tirocinio - Chi vuole esercitare la professione di revisore contabile per l’iscrizione al registro del tirocinio, deve inviare la domanda al Ministero e utilizzare la nuova modulistica che sarà disponibile sul sito della Ragioneria dello Stato. Nella domanda, oltre ai dati personali, si dovrà indicare l’attività, il possesso dei requisiti di onorabilità, il titolo di studio, il recapito (anche elettronico) per le comunicazioni, il nome e numero d'iscrizione nel registro del revisore o della società presso cui svolge la pratica, il versamento del contributo d'iscrizione. Il Ministero entro 90 giorni dalla domanda provvede all'iscrizione nel registro del tirocinio, riservandosi in ogni momento la facoltà di controllare la veridicità dei dati comunicati. Il tirocinante dopo l’iscrizione è obbligato ad avvertire il Ministero in caso di variazioni dei dati, entro 15 giorni dalla modifica. Anche ad esempio in caso di trasferimento presso un altro revisore o società, la comunicazione della modifica al Ministero deve esser effettuata entro 15 giorni, in questo caso il tirocinante deve allegare le attestazioni di cessazione e di inizio del tirocinio, che sono rilasciate dai soggetti presso i quali, rispettivamente, il tirocinio è stato svolto e deve essere proseguito. Da ricordare che senza la comunicazione preventiva, il trasferimento non è valido e perde efficacia il periodo formativo.

Le ipotesi di sospensione - Tra le ipotesi di sospensione vi è il servizio militare o civile, la gravidanza, la malattia o l’infortunio (non oltre un anno), il trasferimento all'estero per ragioni di lavoro o studio (non oltre due anni). Anche qua il tirocinante ha 15 giorni per darne notizia al Ministero e chiedere la sospensione del tirocinio. Se la causa di sospensione della pratica non viene rimossa entro due anni, il tirocinante sarà cancellato dal registro e perderà il periodo di formazione già effettuato. Per la ripresa del tirocinio, entro 30 giorni dalla cessazione della causa di sospensione, il tirocinante dovrà effettuare la comunicazione al Ministero.

La relazione obbligatoria - Al termine di ciascun anno di tirocinio, entro 60 giorni il tirocinante deve compilare una relazione sulla propria attività, specificando gli atti e i compiti eseguiti. La relazione dovrà essere sottoscritta dal revisore legale o da un legale rappresentante della società presso cui il tirocinio è stato svolto e inviata alla commissione centrale per i revisori contabili. Dopo l'invio della terza e ultima relazione, il Ministero emana il provvedimento dove si attesta la conclusione del tirocinio e il tirocinante può presentare la domanda di partecipazione alla prima sessione utile dell'esame per l’abilitazione e l’iscrizione nel registro dei revisori legali.

Requisiti di onorabilità – Anche per il praticante revisore è necessario il possesso dei requisiti di onorabilità (che dovrà indicare nella domanda di iscrizione) ovvero quei requisiti di integrità morale richiesti alle persone fisiche che appunto vogliono iscriversi al registro del tirocinio. E’ necessario in pratica non essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria e condannati con sentenza irrevocabile a pene detentive o alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto in materia bancaria assicurativa tributaria, riciclaggio, corruzione, ecc.
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