16 aprile 2016

TRANSAZIONE FISCALE: LA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA AMMETTE LA FALCIDIABILITÀ DELL’IVA.

DAI COMMERCIALISTI L’AUSPICIO DI UN ALLINEAMENTO DEL LEGISLATORE NAZIONALE.

Autore: redazione fiscal focus
Sia la prassi dell’Amministrazione Finanziaria che la Giurisprudenza Nazionale avevano considerato finora intangibile il debito per IVA - sul presupposto che si trattasse di una risorsa propria dell’Unione Europea - escludendone pertanto la falcidiabilità.

Ma con la sentenza del 7 aprile 2016, relativa alla causa C-546/14, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Sezione seconda, ha ribaltato tale orientamento, riconoscendo ammissibile il concordato preventivo con pagamento parziale dei crediti IVA.

La questione era sorta in relazione alla vicenda instauratasi in un giudizio presso il Tribunale Fallimentare di Udine, al quale era stata sottoposta una proposta di concordato preventivo liquidatorio con previsione di:
• pagamento integrale di alcuni creditori privilegiati;
• pagamento parziale di creditori privilegiati di grado inferiore, tra cui l’Erario per il debito d’IVA.

Il dubbio riguardava infatti la considerazione che – dovendosi ritenere il debito IVA ricompreso tra quelli “costituenti risorse proprie dell’Unione Europea” – ai sensi dell’art. 182 ter L.F., dovesse escludersi dal novero dei tributi in ordine ai quali al debitore è riconosciuta la possibilità di proporre il pagamento parziale nel piano di concordato preventivo. Conseguentemente, la questione andava ad estendersi anche alla incompatibilità della normativa nazionale interna (la Legge Fallimentare, in specie) con quella Europea (in particolare, con i principi e le norme contenuti nell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e nella direttiva 2006/12/CE del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto).

L’Avvocatura Generale aveva ritenuto che la normativa comunitaria citata non ostasse a norme nazionali come quella considerata qualora, in relazione alla proposta di un concordato preventivo che contemplasse il soddisfacimento parziale del debito per IVA, risultasse che: il debitore ricorrente non avesse deliberatamente occultato parte dell’attivo o omesso di denunciare uno o più crediti; ed un esperto indipendente attestasse che l’amministrazione tributaria non avrebbe avuto miglior soddisfazione in caso di fallimento.

Condividendo l’interpretazione dell’Avvocatura, la Corte di Giustizia Europea ha riconosciuto l’ammissibilità dell’ipotesi tracciata, motivando che “l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che […] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione”.

E sulla possibilità di ammettere la falcidia IVA in sede di concordato preventivo si era già da tempo espresso il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, che aveva pure presentato lo scorso dicembre, alla Commissione Rordorf, il documento "Il contributo del CNDCEC alla riforma della crisi di impresa - Profili tributari" (di cui all’informativa n. 1 del 7 gennaio 2016), in cui sono raccolte le diverse proposte di modifiche legislative riguardanti il sistema dei privilegi tributari, la razionalizzazione della disciplina dell'insinuazione al passivo dell'Agente della riscossione e, in particolare, l'istituto della transazione fiscale, riguardo cui viene, appunto, proposta e giustificata la falcidiabilità dell'IVA nazionale e garantito il versamento della sola quota-parte destinata al bilancio comunitario, nonché l'estensione dell'istituto a tutti i tributi (anche locali).

Per Gerardo Longobardi, Presidente del CNDCEC, la pronuncia in oggetto rappresenta dunque una conferma della posizione dei commercialisti in materia di transazione fiscale, e l’auspicio è, quindi, che anche il legislatore nazionale si allinei alle indicazioni della Corte.

Ribadendo peraltro la validità delle proposte formulate dalla categoria – visto l’ulteriore riconoscimento ad esse giunto con la decisione indicata – il Presidente, con l’occasione, ha voluto altresì ricordare le altre proposte di modifica alla normativa di riforma della crisi d’impresa formulate nel suindicato documento, quali l’esclusione dal privilegio sui beni mobili del debitore delle sanzioni e la falcidiabilità pure delle ritenute operate non versate.
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