29 aprile 2023

Filiere mais, soia e legumi: dote da 23 milioni di euro: domande fino al 1/06

Autore: Cinzia De Stefanis
Filiere mais, soia e legumi: dal 21/4 e fino al 1/06 al via le domande di aiuto. Complessivamente il fondo prevede uno stanziamento di 23 milioni di euro per il mais (8 milioni per il 2020, 10 milioni per il 2021 e 5 milioni per il 2022) e 19 milioni di euro per legumi e soia (6 milioni per il 2020, 8 milioni di euro per il 2021 e 5 milioni per il 2022). È con la nota del 17 aprile 2023 n. 34 che l’Agea ha pubblicato le istruzioni operative per la richiesta dell’aiuto previsto dal “fondo per la competitività delle filiere” relativamente al mais, ai legumi e alla soia per la campagna 2022.

Ricordiamo che con il decreto ministeriale del Ministero dell’agricoltura e sovranità alimentare del 2 febbraio 2022 n. 48421 è stato istituito il fondo per la competitività delle filiere, agricole con il fine di sostenerne lo sviluppo e gli investimenti, e sono stati ripartiti i fondi disponibili su filiere ritenute strategiche privilegiando quelle che si adattano alla possibilità di sottoscrizione di contratti di filiera, in modo da moltiplicare l’effetto dello stanziamento pubblico attraverso la stabilizzazione dei rapporti tra agricoltori e trasformatori.

Imprese beneficiarie - I soggetti che possono accedere all’aiuto sono le imprese agricole che abbiano già sottoscritto contratti di filiera di durata almeno triennale con le con imprese di trasformazione e/o commercializzazione. Nel caso in cui il Contratto di filiera sia sottoscritto da una cooperativa, un consorzio agrario o un’Organizzazione di Produttori riconosciuta, il contratto stesso deve essere integrato da copia dell’impegno/contratto di coltivazione tra la cooperativa, il consorzio agrario e l’Organizzazione di Produttori e l’impresa agricola socia, richiedente l’aiuto. Tale impegno/contratto di coltivazione deve fare riferimento allo specifico Contratto di filiera e può avere durata annuale.

Entità aiuto - L’aiuto spettante a ciascun richiedente è commisurato alla superficie agricola espressa in ettari con due decimali, coltivata a mais, legumi (pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava da granella e favino da granella) e soia nel limite di 50 ettari e ritenuto ammissibile a seguito dell’istruttoria effettuata dall’organismo pagatore - Agea. In generale non sono ammesse le colture destinate a insilato, produzione di seme, foraggio e produzione energetica. Per la campagna 2022 è concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia), oggetto del contratto. L’importo unitario dell’aiuto è determinato in base al rapporto tra l’ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata a mais o proteine vegetali per la quale è stata presentata domanda di aiuto; in caso di superamento dei fondi annuali disponibili, Agea procederà ad applicare una riduzione dell’aiuto previsto mediante l’adozione del taglio lineare.

Presentazione domanda - La domanda di aiuto va presentata sul portale Sian (sistema informativo agricolo Nazionale) a partire dal 21 aprile 2023 fino al 1° giugno 2023. A seguito di esito positivo dei controlli istruttori di ammissibilità Agea può versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti in misura pari al 70% dell’importo erogabile.

Anticipo - L’art. 6 del DM 3 aprile 2020, stabilisce che l’organismo pagatore Agea può versare ai beneficiari anticipi sui pagamenti in misura pari al 70% dell’importo erogabile.

L’erogazione degli aiuti è subordinata alla presenza di un codice IBAN corretto. Pertanto, ogni richiedente l’aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l’Istituto di credito e il beneficiario richiedente l’aiuto (Quadro A, sez. II del modello di domanda); nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Verifica di ammissibilità agli aiuti - La verifica di ammissibilità agli aiuti prevede l’esecuzione dei seguenti controlli:
  • che il richiedente l’aiuto abbia un fascicolo aziendale aggiornato;
  • verifica dell’esistenza e della congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
  • verifica dell’unicità della domanda di pagamento;
  • verifica della presenza della certificazione bancaria inerente il codice IBAN;
  • che le superfici dichiarate coltivate siano destinate agli usi del suolo specificamente indicati nell’articolo 1, comma 1, lettere f) e h) del DM 3 aprile 2020;
  • che l’agricoltore abbia stipulato un contratto di filiera di durata almeno triennale;
  • verifica della coerenza tra la coltura dichiarata e l’uso del suolo presente nel SIPA-GIS;
  • verifica che le medesime superfici non siano richiesti da più beneficiari;
  • verifica che le medesime superfici non siano richieste dallo stesso beneficiario per aiuti tra loro non compatibili.
Le superfici sulle quali sono evidenziate irregolarità sono considerate non ammissibili all’aiuto.
L’aiuto è concesso ai soggetti per i quali non sono presenti provvedimenti di sospensione dei pagamenti attivati dall’Organismo pagatore.
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