15 aprile 2023

Investimenti in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole

Sostegni a PMI nel limite massimo del 40% della spesa sostenuta

Autore: Pietro Mosella
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 81 del 05-04-2023) il decreto 13 dicembre 2022 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), recante le disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e successive modifiche ed integrazioni per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti materiali e/o immateriali in impianti di trattamento ed in infrastrutture vinicole, nonché in strutture e strumenti di commercializzazione del vino.

A decorrere dalla campagna vitivinicola 2023/2024, infatti, è concesso un sostegno per i suddetti investimenti, i quali sono diretti a migliorare il rendimento globale dell'impresa, soprattutto in termini di adeguamento alla domanda del mercato e ad aumentarne la competitività. Essi riguardano la produzione e/o la commercializzazione dei prodotti di cui all'allegato VII, parte II, del Regolamento (UE) n. 1308/13, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/2117, anche al fine di migliorare i risparmi energetici, l'efficienza globale, nonché i trattamenti sostenibili.

Con l’obiettivo di assicurare il divieto del doppio finanziamento sono, quindi, riportati, all'allegato I del decreto in esame, gli specifici criteri di demarcazione, nonché il relativo sistema di controllo.

I beneficiari – Il decreto del Masaf in esame stabilisce che, beneficiano dell'aiuto per gli investimenti in questione, le imprese la cui attività sia almeno una delle seguenti:
  • a) la produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche, acquistate o conferite dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione;
  • b) la produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve, acquistati o conferiti dai soci anche ai fini della sua commercializzazione;
  • c) l'elaborazione, l'affinamento e/o il confezionamento del vino, conferito dai soci e/o acquistato, anche ai fini della sua commercializzazione; sono escluse dal contributo le imprese che effettuano la sola attività di commercializzazione dei prodotti oggetto del sostegno;
  • d) la produzione di vino attraverso la lavorazione delle proprie uve da parte di terzi vinificatori, qualora la domanda sia volta a realizzare ex novo un impianto di trattamento o una infrastruttura vinicola, anche ai fini della commercializzazione.

Beneficiano, altresì, dell'aiuto le organizzazioni interprofessionali, compresi i Consorzi di tutela riconosciuti, autorizzati per la registrazione dei marchi collettivi delle denominazioni.

Dette imprese beneficiarie accedono al contributo se sono in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie.

Non sono, invece, ammessi al contributo gli interventi che ricevono o abbiano ricevuto altri contributi pubblici o che si configurino come investimenti di mera sostituzione di beni mobili e/o immobili preesistenti che non comportino un miglioramento degli stessi.

Entità dei sostegni agli investimenti - Il decreto del Masaf definisce il sostegno per gli investimenti materiali o immateriali realizzati da micro, piccole o medie imprese, stabilendo che, lo stesso, è erogato nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta.

Nelle regioni classificate come regioni meno sviluppate, il contributo alle spese non può superare il 50% dei relativi costi.

Il limite massimo suddetto è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta, qualora l'investimento sia realizzato da un’impresa classificabile come intermedia, ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni di euro.

Nel caso d’investimento realizzato da un’impresa classificabile come grande impresa, ovvero che occupi più di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia superiore ai 200 milioni di euro, invece, il livello di aiuto è fissato, al massimo, al 19% della spesa effettivamente sostenuta.

Presentazione delle domande – L’articolo 4 del decreto in commento disciplina la fase della presentazione della domanda e la relativa procedura di selezione, disponendo che, detta domanda di aiuto, sia presentata agli organismi pagatori competenti (OP) entro il 30 marzo di ogni anno, secondo modalità stabilite dall’organismo di coordinamento Agea, d'intesa con le regioni.

Tali modalità devono garantire, altresì, l'apertura del sistema informatico almeno sessanta giorni prima della citata data del 30 marzo, al fine di consentire un’adeguata presentazione delle domande.

Per l'annualità 2023/2024, la domanda di aiuto è presentata all'OP entro il 31 luglio 2023 e deve contenere, almeno, i seguenti elementi:
  • a) nome, ragione sociale del richiedente e CUAA;
  • b) descrizione dell'investimento con l'indicazione delle singole operazioni che costituiscono l'investimento globale, il costo previsto e la tempistica di realizzazione delle stesse;
  • c) la dimostrazione che i costi dell'investimento proposto non superino i normali prezzi di mercato;
  • d) il possesso delle risorse tecniche e finanziarie per realizzare l'investimento proposto;
  • e) la prova che il proponente non sia un'impresa in difficoltà;
  • f) una breve relazione contenente i motivi per i quali s’intende realizzare l'investimento proposto in relazione alla realtà produttiva dell'impresa, nonché le aspettative di miglioramento in termini di competitività ed incremento delle vendite.

Qualora l'impresa intenda avvalersi del criterio di priorità comunitario obbligatorio riguardante gli effetti positivi in termini di risparmio energetico, efficienza energetica globale e processi sostenibili da un punto di vista ambientale, la relazione dovrà riportare elementi che rendano evidente il vantaggio auspicato da un punto di vista energetico e/o ambientale.

Sarà un successivo provvedimento, emanato Agea d'intesa con le regioni, ad individuare le modalità per garantire il rispetto degli elementi elencati in precedenza.
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