10 dicembre 2021

Pace contributiva: come aderire

Accesso al riscatto sperimentale agevolato solo sino al 31 dicembre 2021: costi e tempistiche per l’invio della domanda

Ultima chiamata per la cd. pace contributiva: è infatti possibile aderire al riscatto sperimentale agevolato soltanto sino al 31 dicembre 2021.

La misura (art. 20 DL 4/2019), per la precisione, è stata introdotta nel nostro ordinamento previdenziale soltanto in via provvisoria, non ha carattere strutturale. Questo, a differenza del cd. riscatto agevolato degli anni di laurea (art. 20 co.6 DL 4/2019), che invece non ha “scadenze”: la misura spesso viene confusa con la pace contributiva.

Pace contributiva e riscatto agevolato della laurea - La pace contributiva consente di riscattare i periodi privi di contribuzione, purché l’interessato non abbia accrediti previdenziali alla data del 31/12/1995. Il riscatto agevolato della laurea consente invece di recuperare, con costi ridotti, i periodi di durata legale dei corsi di studi universitari ed assimilati, purché da valutarsi con sistema di calcolo contributivo.

Requisiti per l’adesione alla pace contributiva - Per aderire alla pace contributiva, i requisiti soggettivi richiesti risultano i seguenti:
  • essere iscritti presso una delle gestioni previdenziali amministrate dall’Inps;
  • non risultare titolari di pensione diretta;
  • risultare privi di versamenti (o contribuzione figurativa) alla data del 31 dicembre 1995.

In sostanza, si tratta dei lavoratori assoggettati al calcolo integralmente contributivo della pensione. Non è tuttavia possibile accedere alla pace contributiva optando per il ricalcolo contributivo della prestazione (art.1 co. 23 L. 335/1995), né attraverso il regime della totalizzazione (D.lgs. 42/2006), o aderendo all’opzione donna (art. 16 DL 4/2019) o al computo presso la gestione Separata (art. 3 DM 282/1996): in tutti questi casi, il calcolo del trattamento risulta interamente assoggettato al sistema contributivo, ma l’interessato risulta comunque in possesso di contribuzione accreditata precedentemente al 1996.

Acquisizione retroattiva di anzianità assicurativa - Nel caso in cui l’interessato, già aderente alla pace contributiva, acquisisca anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996, l’eventuale già effettuato viene annullato d'ufficio dall’Inps ed i contributi sono restituiti.

Periodi riscattabili con pace contributiva - Possono essere recuperati attraverso il riscatto agevolato sperimentale i periodi scoperti da contribuzione:
  • nella misura massima di 5 anni;
  • compresi tra l’anno del primo e dell’ultimo contributo dell’interessato (obbligatorio, volontario, figurativo, da riscatto o ricongiunzione);
  • accreditati presso l’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) dell’Inps, le forme sostitutive ed esclusive della stessa, le gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoli) e la gestione Separata Inps;
  • antecedenti al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del DL 4/2019).

I periodi da riscattare non devono risultare assoggettati all’obbligo del versamento della contribuzione (eventualmente, se risultano scoperti per omissione contributiva del datore di lavoro e prescritti, è possibile richiedere la costituzione della rendita vitalizia art. 13 L. 1338/1962) e non devono essere già coperti da contribuzione obbligatoria.

Onere di riscatto sperimentale agevolato - I costi della pace contributiva si calcolano (Circ. Inps 36/2019; art.2 co.5 D.lgs. 184/1997):
  • applicando l’aliquota contributiva IVS utilizzata presso la gestione previdenziale in cui opera il riscatto alla data della domanda (ad esempio, 33% presso il fondo pensione lavoratori dipendenti);
  • alla retribuzione o al reddito imponibile previdenziale dei 12 mesi più recenti rispetto alla data della domanda (o al minimale, in caso di valore inferiore);
  • rapportando il risultato al periodo di riscatto.

Versamento dell’onere - L’onere di riscatto sperimentale può essere corrisposto dall’interessato in un’unica soluzione, oppure in un massimo di 120 rate mensili, pari ad almeno 30 euro cadauna. Per la dilazione non sono previsti interessi.
La rateazione non è consentita nel caso in cui i periodi servano per la liquidazione immediata della pensione, o per ottenere l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari.

Trattamento fiscale - L’onere versato è detraibile dall’Irpef lorda nella misura del 50%, e deve essere ripartito in 5 quote annuali costanti di pari importo, nell'anno di sostenimento ed in quelli successivi. Se l’onere di riscatto è sostenuto dal datore di lavoro, destinando a tal fine i premi di produzione, l’importo versato è deducibile dal reddito di lavoro autonomo e d’impresa. L’importo dei contributi non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente (art. 51 co.2 TUIR).

Domanda di pace contributiva - La domanda di pace contributiva può essere effettuata, in via sperimentale, nel solo triennio 2019-2021. L’istanza può essere inviata - entro il 31 dicembre 2021 - dal lavoratore interessato, dal suo datore di lavoro, da un suo superstite o da un suo parente o affine entro il 2° grado (in quest’ultimo caso, è necessaria l’acquisizione del consenso del beneficiario).

Per inviare la domanda, è necessario accedere al servizio “Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione”, all’interno del portale web www.inps.it. Il percorso da seguire è: “Prestazioni e Servizi / Prestazioni / Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione”.

È possibile inoltrare l’istanza anche tramite:
  • Contact center Inps, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Tempistiche- Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi. Le tempistiche di evasione delle pratiche sono riportate dettagliatamente nella tabella Inps, accessibile dal seguente link: https://www.inps.it/docallegatiNP/Mig/Allegati/tabella_regolamento_per_definizione_termini_di_conclusione.pdf

Autore: Noemi Secci
Noemi Secci
Vuoi avere accesso a tutti i contenuti riservati e agli articoli di "Quotidiano"?