19 marzo 2019

Dal forfait alla flat tax: pianificazione fiscale

Autore: Giuseppe Avanzato
La legge di Bilancio 2019 ha notevolmente ampliato la platea dei soggetti che potranno beneficiare del nuovo regime forfettario grazie all’innalzamento della soglia dei ricavi, l’eliminazione dei vincoli legati all’importo dei beni strumentali o alla presenza di lavoratori dipendenti.

Infatti, a decorrere dal 01/01/2019 possono accedere al predetto regime di vantaggio tutte le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi e/o compensi di ammontare non superiore a 65.000 euro. Alla luce di quanto illustrato, l’ingresso nel regime forfetario è connesso al rispetto del limite “nell’anno precedente”.

Ai fini del calcolo del limite dei ricavi e/o compensi non si tiene conto nei maggiori ricavi o compensi di adeguamento agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA).

Inoltre, nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, ai fini del computo del suddetto limite, si assume la somma dei ricavi e compensi derivanti dalle attività esercitate.

È necessario precisare, inoltre, che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, possono accedere al regime forfettario anche quei contribuenti che al 31 dicembre 2018 hanno riportato ricavi superiori a 30.000 euro (ossia la soglia prevista dalla previgente formulazione della norma per accedere al regime) ma comunque inferiori al nuovo limite di 65.000 euro.

Limiti per l’applicazione del regime dal 2019
Interessanti novità riguardano altresì i termini per l’eventuale fuoriuscita dal medesimo.
Infatti, rispondendo ad un quesito sul punto l’Agenzia delle Entrate ha confermato che, in caso di superamento dei limiti di ricavi/compensi durante un periodo d’imposta, il contribuente uscirà dal forfait solo con effetto dal periodo d’imposta successivo.

E ciò, come si dirà appresso, può essere un grosso vantaggio in alcuni casi per i contribuenti.

Si potrebbe verificare, infatti, l’ipotesi che il contribuente per il 2019 abbia i requisiti per accedere al regime forfettario in quanto ha conseguito nell’anno precedente (2018) ricavi annui pari o inferiori a 65.000 euro. Costui, dunque, transita al regime di vantaggio a partire dal 01/01/2019.

In quest’ultimo anno, però, sfora in modo molto evidente il nuovo limite, ad esempio, conseguendo ricavi pari a 100.000 euro.

Ciò non di meno, nell’anno 2019 è regolarmente entrato in regime forfetario, quindi, al netto dei coefficienti di redditività, applicherà l’aliquota sostitutiva del 15% su un reddito molto alto, beneficiando di un notevolissimo risparmio d’imposta.

Un caso tipico potrebbe, ad esempio, essere quello di un contribuente che nel 2018 era in regime semplificato per cassa ed aveva optato per il criterio delle registrazioni di cui all’articolo 18 comma 5 del D.P.R. 600/73 e che esegue dei lavori con durata ultra annuale.

Ebbene, tale soggetto nell’anno d’imposta 2018 potrebbe avere siglato un contratto per l’esecuzione di lavori di importo complessivo pari a 150.000 euro dei quali solo 50.000 fatturati nel medesimo anno mentre i restanti, in base allo stato di avanzamento delle opere, verranno fatturati nell’anno o negli anni successivi.

È evidente che questo contribuente nel 2019 potrebbe accedere al regime forfettario (non avendo superato nell’anno precedente il limite di 65.000 euro) e anche qualora fatturasse i restanti 100.000 nel 2019 pagherebbe sui medesimi solo l’imposta sostitutiva del 15% con notevole risparmio rispetto alla tassazione ordinaria.

Ciò potrebbe portare a pianificazioni fiscali particolarmente “oculate” da parte di professionisti ed imprese, specie nei casi in cui, i contribuenti possono, con un certo margine, programmare gli incassi di compensi/ricavi anche molto elevati.

Dal 2020 con la flat tax
Da rilevare, infine, che, come previsto dall’art. 1 comma 17 della legge 145/2018, dal 2020 entrerà in vigore il nuovo regime basato sulla c.d. flat taxcon imposta forfetaria del 20% di cui potranno beneficiarne le persone fisiche, esercenti attività di impresa, o arti o professioni, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra i 65.001 e 100.000 euro ragguagliati ad anno.

Pertanto, tornando all’esempio precedente e supponendo che il contribuente nell’anno 2019 consegua ricavi pari a 100.000 euro, applicherà, in tale anno, sul reddito calcolato forfetariamente l’aliquota del 15% mentre nell’anno 2020 potrà rientrare nel regime sostitutivo al 20%.

Ebbene, laddove il medesimo soggetto nell’anno 2020 dovesse ancora una volta sforare il tetto massimo dei ricavi previsto dal regime nel quale è transitato (questa volta fissato a 100.000 euro) dovrebbe irrimediabilmente fuoriuscire anche da quest’ultimo. Tuttavia, si badi bene: per il contribuente la fuoriuscita dal regime sostitutivo al 20% avverrà solo nell’anno 2021, per cui per il 2020 esso potrà ancora beneficiare della tassazione sostitutiva al 20%.

Si ricorda, infatti, che il comma 22 della legge di bilancio 2019 rimanda a buona parte dell’impianto normativo del regime forfettario per cui sembrerebbe applicabile anche a quest’ultimo la regola in base alla quale la fuoriuscita dal regime in caso di superamento dei limiti di ricavi/compensi durante il periodo d’imposta avverrà con effetto solo dal periodo d’imposta successivo.
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