19 settembre 2018

Il comportamento concludente salva la scelta del contribuente

Il vincolo per il regime di contabilità semplificata con il cosiddetto criterio di cassa è annuale; è triennale solo per chi sceglie di rimanere nel nuovo sistema contabile

A cura di Mimma Cocciufa e Tonino Morina

Il regime di contabilità semplificata diventa sempre più complicato. Salta il vincolo triennale per i contribuenti che hanno scelto il nuovo regime semplificato, cosiddetto di cassa, sulla base delle registrazioni eseguite. L’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione annuale Iva, per l’applicazione del regime semplificato, anche se non è vincolante per l’efficacia del regime scelto, è comunque una violazione sanzionabile, a norma dell’articolo 8 del decreto legislativo 471/1997. La norma prevede la sanzione da 250 euro a 2 mila euro. Il contribuente può, però, avvalersi del ravvedimento operoso, riducendo la sanzione. Vale il comportamento concludente del contribuente, che però non è vincolato alla permanenza triennale nel regime, con la conseguenza che la scelta per la contabilità semplificata non preclude il passaggio al regime forfetario, se in possesso dei requisiti di legge. Sono questi i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 64/E del 14 settembre 2018, a seguito di un’istanza di interpello. Chiarimenti che arrivano fuori tempo massimo, nel mese di settembre, quando, in pratica, i contribuenti avranno magari fatto le loro scelte, ritenendo operante il vincolo triennale. Nell’istanza, il contribuente ha specificato che, fin dall’anno 2015, pur essendo in possesso dei requisiti per accedere al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha sempre svolto l’attività in regime di contabilità semplificata previsto per le imprese cosiddette “minori”, di cui all’articolo 18 del Dpr 600/1973, determinando l’Iva nei modi ordinari, cosiddetto regime normale Iva da Iva, adottando semplicemente un “comportamento concludente”.

Quali sono le imprese minori?
Al riguardo, si ricorda che ai fini delle imposte sui redditi, sono minori e in regime di contabilità semplificata “naturale”, le imprese individuali e le società di persone qualora i ricavi conseguiti in un anno intero non abbiano superato l’ammontare di 400mila euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, o di 700mila euro per le imprese aventi per oggetto altre attività. Le imprese con ricavi superiori ai predetti limiti sono in regime di contabilità ordinaria naturale. Per i contribuenti che svolgono contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività, si fa riferimento, in caso di contabilità separata per ogni attività, all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. Per attività prevalente, si intende quella con la quale sono conseguiti maggiori ricavi nel periodo d’imposta. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, ai fini della individuazione del regime contabile, rileva il limite di 700mila euro. Il regime di contabilità semplificata, nel limite dei predetti ricavi, si protrae di anno in anno, ferma restando la possibilità di esercitare l’opzione per il regime ordinario. Per i contribuenti che conseguono ricavi al di sotto dei predetti limiti, il regime naturale è quello della contabilità semplificata e l’eventuale opzione per il regime di contabilità ordinaria resta valida per almeno un anno.


L’opzione del forfetario per il nuovo regime di cassa
Nell’istanza presentata, il contribuente ha specificato che nell’anno 2017 ha optato per il nuovo regime semplificato, cosiddetto di cassa, di cui al comma 5 dell’articolo 18 Dpr 600/1973 secondo il quale «previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti … In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento».

Per l’agenzia delle Entrate, contrariamente a quanto espressamente previsto in merito al vincolo triennale, la scelta per comportamento concludente, effettuata a partire dal 2015, di avvalersi del regime semplificato, invece di quello forfetario, non vincola il contribuente alla permanenza triennale nel regime semplificato in quanto si tratta di regime “naturale” per i contribuenti minori. Non rileva nemmeno il fatto che, dal 2017, il contribuente determina il reddito secondo il “criterio di cassa” poiché si tratta, anche stavolta, del regime “naturale” dei contribuenti in contabilità semplificata in presenza dell’opzione di cui all’articolo 18 comma 5 del Dpr 600/1973.
Per l’agenzia delle Entrate, il vincolo triennale rileva solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato di cui all’articolo 18 comma 5 e non anche per quelli che, in possesso dei requisiti di legge, accedono al regime forfetario. Insomma, il vincolo non è triennale, ma solo annuale. Ne consegue che il contribuente, in possesso dei requisiti di legge, può transitare dal regime semplificato scelto nel 2017 al regime forfetario senza vincolo triennale di permanenza nel semplificato e, di conseguenza, avvalersi già per l’anno 2018 del regime forfetario. Considerato che l’agenzia delle Entrate fa “saltare” il vincolo triennale, di cui all’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, consentendo il “passaggio”, dopo un anno, dal semplificato al regime forfetario, lo stesso principio è applicabile dai contribuenti che, dopo un anno di contabilità semplificata, intendono “passare” al regime di contabilità ordinaria.

L’opzione va fatta per un regime contabile superiore
Rimane fermo che gli esercenti impresa, arte o professione possono sempre optare per un regime contabile superiore. Ad esempio, l’imprenditore individuale, esercente un’impresa di commercio al dettaglio, con ricavi nell’intero anno 2016 di ammontare non superiore a 700mila euro, e, quindi, in regime “naturale” di contabilità semplificata, ha potuto optare, con effetto dal 1° gennaio 2017, per il regime di contabilità ordinaria. E’ infatti applicabile il principio generale fissato dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui l’opzione o la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta o dei regimi contabili si desumono dai comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. Naturalmente, il comportamento concludente deve essere nel rispetto della legge, nel senso che, di norma, è possibile optare per un regime contabile superiore, mai per un regime contabile inferiore.

Ad esempio, l’impresa commerciale che, per l’anno 2017, ha conseguito ricavi di ammontare superiore al limite di 700mila euro, pur potendo applicare il regime di contabilità semplificata per l’anno 2017, in quanto i ricavi del 2016 erano di ammontare non superiore al predetto limite, non potrà mantenere il regime di contabilità semplificata per il 2018, in quanto il suo regime naturale è quello di contabilità ordinaria. L’impresa, per il 2018, è obbligata a tenere la contabilità ordinaria, a prescindere dall’ammontare dei ricavi che conseguirà nel 2018. Nel caso in cui i ricavi del 2018 dovessero essere di ammontare non superiore al limite di 700mila euro, l’impresa potrà “naturalmente” tenere la contabilità semplificata a partire dal 1° gennaio 2019.

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