7 gennaio 2023

Reagire per non soccombere

Autore: Paolo Iaccarino
Le innumerevoli difficoltà connaturate con la nostra professione non devono giustificare le interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria, anche quando, nonostante risultino irragionevoli e lontane dal testo normativo, siano favorevoli al contribuente. Nella sua attività l’interprete, ogni qual volta cede alla valutazione di convenienza, rinuncia alla propria autorevolezza.

Da chi ha sempre considerato la produzione di prassi dell’Amministrazione finanziaria un punto di vista, un indirizzo interpretativo certamente qualificato, ma assolutamente non vincolante, seguito più per curiosità che per conformazione, la mancata reazione della categoria alla FAQ n. 150 pubblicata in tema di estensione dell’obbligo di fatturazione elettronica per i contribuenti in regime forfettario, nonostante sia comprensibile, mi lascia sinceramente basito.

Non si tratta di puntiglio, ma di una questione di sopravvivenza a lungo termine.

Tralasciando i modi con i quali l’Agenzia delle Entrate ha espresso la propria valutazione dell’articolo 18 del Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022, solo il 22 dicembre 2022 e con l’innovativo strumento della FAQ pubblicata sul sito istituzionale dell’Amministrazione finanziaria senza alcuna pubblicità legale, tanto da essere sfuggita a tutti, me compreso, non è possibile accettare passivamente un’interpretazione tanto scellerata.

Non tanto per gli esiti, ma per le motivazioni. Secondo l’Amministrazione finanziaria la citata norma prevede che l’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti precedentemente esclusi si applica a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000, e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti. Un falso storico. La norma, in senso diametralmente opposto, non introduce alcunché, ma dispone che l’efficacia dell’abrogazione dell’esonero soggettivo, già previsto per i contribuenti in regime forfettario, avvenga in maniera differenziata a partire dal 1° luglio 2022 per i contribuenti che nell’anno precedente abbiano superato la soglia rilevante.

Non può essere l’esito, favorevole o meno al contribuente, a caratterizzare la nostra reazione. Senza rinunciare ai benefici inaspettati riservati dall’Amministrazione finanziaria ai contribuenti in regime forfettario, l’interprete non deve mai rinunciare al proprio ruolo, l’unica arma che gli rimane. Diversamente, con quale credibilità alzeremo la voce quando il vento non sarà a noi favorevole?
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