3 maggio 2022

Applicazione separata del transfer pricing e del consolidato mondiale

Cassazione tributaria, ordinanza depositata il 2 maggio 2022

Autore: Paola Mauro
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13718/2022 pubblicata il 2 maggio, ha affermato che «Le discipline del transfer pricing ex art. 110, comma 7, in relazione all’art. 9, comma 3, dPR 917/1986 e del “consolidato mondiale” ex art. 130, ss., dPR 917/1986 sono distinte ed autonome, sicché non interferiscono reciprocamente e vanno separatamente applicate, essendo gli effetti dell’opzione per la tassazione di gruppo delimitati dalla specifica previsione dell’art. 131 dello stesso TU».

Il caso - Molto in breve, il giudizio scaturisce dall’impugnazione di un avviso di accertamento in materia di imposte dirette e IVA e, per quanto è qui d’interesse, la Società contribuente, rivolgendosi alla Suprema Corte, ha denunciato la violazione degli artt. 110, comma 7, e 9, comma 3, del D.P.R. n. 917 del 1986, per avere la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ritenuto la fondatezza delle riprese fiscali relative, rispettivamente, al contestato transfer pricing per interessi attivi sul finanziamento a una controllata estera e su successioni di beni ad altre controllate estere.

In particolare, la ricorrente sostiene che l’evocata disciplina sui rapporti infragruppo non è applicabile qualora, come nel caso di specie, sia stata esercitata l’opzione per il “consolidato mondiale” ex artt. 130 ss., D.P.R. n. 917 del 1986.

Ebbene, la Suprema Corte è stata di tutt’altro avviso.

L’interpretazione della S.C. - Dopo aver individuato le disposizioni legislative applicabili alla fattispecie concreta (quindi gli artt. 110, comma 7, e art. 9, comma 3, del TUIR, relativi al c.d. transfer pricing, e l’art. 131 del TUIR concernente gli effetti per l’opzione per il c.d. consolidato mondiale), gli Ermellini hanno evidenziato che le due discipline sono autonome e che nella loro letteralità non contengono elementi diretti di collegamento/coordinamento.

Il suddetto rilievo ha portato i Massimi giudici ad affermare che, «in caso di rapporti di cessione di beni o servizi infragruppo, la tassazione a “valore normale” non risente della costituzione della c.d. “fiscal unit” o, ancor meglio, che l’unificazione della dichiarazione reddituale delle Società appartenenti a un gruppo optante per il consolidato (mondiale), secondo la logica della somma algebrica dei redditi societari individuali, si regge sulla previa – autonoma – determinazione degli stessi secondo le regole generali».

Del resto, indagando sulla ratio della disciplina interna del transfer pricing, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente statuito, con indirizzo nettamente prevalente, che essa non deve rinvenirsi in finalità antielusive, bensì in quelle di prevenzione della distorsione della libera concorrenza e della preservazione del potere fiscale degli Stati membri dell’Unione europea (v. Cass. n. 1232/2021, tra le altre).

Quest’ultimo profilo in particolare è altresì ben presente nella giurisprudenza della C.G.U.E. (sent. 21/01/2010, C. – 311/08).

La sentenza impugnata dunque risulta aver fatto corretta interpretazione e applicazione dell’art. 110, comma 7, TUIR in relazione ad entrambe le riprese fiscali in discussione, peraltro in espressa adesione alla giurisprudenza unionale citata.

In definitiva, nel respingere il ricorso (incidentale) proposto dalla Società contribuente avverso la sentenza di secondo grado favorevole all’Erario, il Collegio di legittimità ha fissato il seguente principio di diritto: «Le discipline del transfer pricing ex art. 110, comma 7, in relazione all’art. 9, comma 3, dPR 917/1986 e del “consolidato mondiale” ex art. 130, ss., dPR 917/1986 sono distinte ed autonome, sicché non interferiscono reciprocamente e vanno separatamente applicate, essendo gli effetti dell’opzione per la tassazione di gruppo delimitati dalla specifica previsione dell’art. 131 dello stesso TU».
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.