11 maggio 2022

Assicurazioni su veicoli a motore. Stop alle duplicazioni d’imposta

Cassazione tributaria, ordinanza depositata il 10 maggio 2022

Autore: Paola Mauro
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 14786/2022 (pubblicata ieri, 10/05/2022), ha interpretato la disciplina dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, istituita dall’art. 1-bis della Legge n. 1216 del 29 ottobre 1961, fornendo un importante chiarimento a proposito della gestione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dell’errato pagamento.

Il caso - La Società contribuente ha ricevuto un avviso di liquidazione di imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, a causa dell’erronea imputazione del relativo versamento alla Provincia di Roma anziché alle competenti Provincie di Trieste e Aosta.

La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, a conferma della decisione del primo Giudice, ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, sul presupposto che l’erroneo versamento potesse essere riversato dalla Provincia che lo aveva incassato senza titolo alle Province che avevano diritto al pagamento del tributo.

Ebbene, la Difesa erariale ha proposto ricorso in Cassazione contro la decisione del Collegio di secondo grado, ma tale iniziativa non ha avuto successo.

Gli Ermellini, infatti, hanno avallato la statuizione della sentenza impugnata, anche se ne hanno corretto la motivazione.

La decisione della S.C. - I Supremi giudici, in particolare, hanno affermato che, in difetto di apposita convenzione con la Provincia interessata, l’Agenzia delle Entrate è deputata a esercitare il complesso delle funzioni inerenti alla gestione dell’imposta in discorso, non avendo fondamento un’eventuale ripartizione con l’ente locale, che – salvo l’accertamento della violazioni che gli sia stato espressamente conferito per legge – continua a essere soltanto beneficiario finale del relativo gettito.

Pertanto, qualora la Provincia non sia delegata attraverso una specifica convenzione, le attribuzioni relative alla liquidazione, all’accertamento, al rimborso e alla riscossione dell’imposta sulla assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore rimangono riservate all’Agenzia delle Entrate.

Ne discende che, qualora l’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile dei veicoli a motore, in sede di versamento mensile ex art. 9 comma 1 L. n. 1216/1961 sia stata erroneamente corrisposta dal contribuente ad una Provincia diversa da quella ove è ubicata la sede del Pubblico Registro Automobilistico in cui il veicolo assicurato è iscritto, l’Amministrazione finanziaria, che sia venuta a conoscenza - d’ufficio o su iniziativa del contribuente stesso - dell’indebito pagamento, deve riversare alla Provincia competente l’imposta indebitamente versata alla Provincia incompetente, dal momento che la pretesa impositiva è soddisfatta e la ripartizione del gettito è rispettata.

Diversamente, il contribuente sarebbe costretto a chiedere il rimborso dell’imposta versata alla Provincia incompetente (senza alcuna maggiorazione) soltanto dopo aver versato l’imposta destinata alla Provincia competente (con la maggiorazione di interessi moratori e sanzioni amministrative), subendo il trattamento previsto per un omesso pagamento a fronte di un erroneo pagamento.

La Suprema Corte, pertanto, ha reso definitivo il verdetto pronunciato dalla C.T.R. della Lombardia, sfavorevole all’Erario, spiegando che:
  • «la pretesa di riscuotere dal contribuente incorso in errore un ulteriore importo per la medesima causale, allo scopo di reintegrare la Provincia insoddisfatta genera, ad ogni effetto, una inutile duplicazione d’imposta. Là dove la corretta destinazione dell’imposta dovuta può essere agevolmente realizzata attraverso il versamento alla Provincia competente della somma indebitamente percepita dalla Provincia incompetente».
Il Collegio di legittimità ha disposto la compensazione tra le parti delle spese relative all’ultimo grado di giudizio in considerazione della novità e peculiarità della questione trattata.
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