22 aprile 2022

Cartella al Curatore. Il fallito impugna il fermo e vince

Autore: Paola Mauro
La Corte di Cassazione (Sez. V civ.), con la sentenza n. 2857 del 31/01/2022 ha affermato che, in tema di contenzioso tributario, sebbene l’Ente impositore e l’Agente delle riscossione non siano obbligati, a pena di nullità, a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito sia alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato "in bonis", ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale.

Infatti, la cartella di pagamento notificata unicamente al Curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato "in bonis" sicché, in caso di notifica a quest'ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è stato notificato, sia - qualora ne abbia ancora interesse - contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato, perché notificato al solo Curatore in costanza di fallimento, e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo.

Il caso - Nel caso di specie, al solo Curatore e non anche alla fallita personalmente, negli anni tra il 2002 e il 2005, sono state notificate sette cartelle esattoriali, relative ad ICIAP 1995, a CSN 1994 e 1995, a Irpef 1996, a ICI dal 1997 al 2000 e a condanne per decreto penale anni 1997 e 1998.

Ebbene, la fallita in questione ha impugnato il preavviso di fermo a lei notificato, avente quale presupposto le suddette cartelle di pagamento, e l’adita Commissione Tributaria Provinciale di Lucca ha accolto il ricorso, annullando il preavviso.

La Commissione Tributaria Regionale della Toscana, dal canto suo, in accoglimento dell’appello di Equitalia, ha ritenuto che le cartelle fossero state regolarmente notificate al Curatore, non sussistendo alcun obbligo di notifica al fallito, la cui legittimazione processuale doveva ritenersi eccezionale, incombendo sul Curatore l'onere di portare la pretesa tributaria a sua conoscenza.

La C.T.R., dunque, ha respinto l’impugnazione contro il preavviso di fermo.

Il giudizio, stante quanto sopra, è proseguito in Cassazione su iniziativa della fallita, la quale si è vista dare ragione dai Supremi giudici.

Principi di diritto - Gli Ermellini hanno annullato la sentenza impugnata in base al rilievo che, nel caso di specie, la cartella di pagamento, poiché notificata unicamente al Curatore fallimentare, era inopponibile alla fallita nel giudizio dalla medesima intrapreso contro il preavviso di fermo; ne consegue – gli Ermellini - «che, avendo la contribuente fatto valere la nullità dell'atto consequenziale - e solo in via subordinata l'invalidità della cartella e l'estinzione quantomeno parziale della pretesa - non può che conseguirne la nullità del preavviso per la mancata notifica dell'atto presupposto».

Il Collegio di legittimità ha spiegato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.

Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato, e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'Amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria (vedi Cass. Sez. Un n. 16412/2007, e conformi Cass. n. 9762/2014; n. 10528/2017; n. 8295/2018).

Pertanto, la C.T.R. della Toscana, nel ritenere irrilevante l'omessa notifica alla fallita delle cartelle presupposte, ai fini della legittimità del preavviso di fermo notificato alla stessa, è incorsa in errore, sicché i Massimi giudici hanno accolto il ricorso e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendo nel merito, hanno dichiarato la nullità del provvedimento impugnato.

Al contempo gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto:
  • «In tema di contenzioso tributario, sebbene l'ente impositore od il concessionario non siano obbligati a pena di nullità a notificare avvisi di accertamento e cartelle esattoriali sia al fallito che alla curatela fallimentare, tale scelta condiziona la futura opponibilità di tali atti o nell'ambito della procedura fallimentare o nei confronti del fallito tornato in bonis, ai fini della legittima prosecuzione della procedura esattoriale; ciò nel senso che la cartella di pagamento notificata unicamente al curatore fallimentare non è opponibile al fallito tornato in bonis sicché, in caso di notifica a quest'ultimo di un preavviso di fermo che abbia tale cartella come atto presupposto, egli può sia limitarsi a far valere la nullità dell'atto successivo che gli è stato notificato, sia - qualora ne abbia ancora interesse – contestare anche la validità e fondatezza dell'atto prodromico che non gli è stato notificato (perché notificato al solo curatore in costanza di fallimento) e di cui sia venuto a conoscenza con l'atto successivo».
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