24 maggio 2022

Concordato. Il fisco non può notificare la cartella

Autore: Paola Mauro
È nulla la cartella di pagamento notificata al contribuente dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, anche nell'eventualità in cui si tratti di una cartella emessa ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, e, dunque, in mancanza della precedente notifica dell’avviso di accertamento.

È quanto afferma la Corte di Cassazione (Sez. V civ.) nella sentenza n. 13831/2022, pubblicata il 3 maggio.

Il caso - Una Società in concordato preventivo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che, in accoglimento dell'appello erariale, ha respinto il ricorso per l'annullamento della cartella di pagamento notificata, a seguito di controllo formale della dichiarazione, per l'omesso versamento di tributi relativi agli anni 2008 e 2009.

La Commissione d’appello ha ritenuto legittimo l'atto impugnato, evidenziando sia la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione del credito nei ruoli straordinari sia la correttezza degli importi iscritti.

La Società, pertanto, si è rivolta ai giudici dell’Alta Corte per denunciare la violazione dell'art. 168 L. fall., e dei principi generali che regolano la funzione di riscossione, laddove la C.T.R. ha ritenuto che l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non ostasse alla successiva notifica della cartella di pagamento.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso.

Principi di diritto - Il Supremo Collegio ha osservato che l'art. 168, L. fall., nella formulazione pro tempore vigente, stabilisce che dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo (oggi, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della relativa domanda) e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato proposto diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

Il divieto in esame trova applicazione, sotto il profilo soggettivo, anche ai crediti erariali sorti prima dell'apertura della procedura, per cui anche i crediti dell'Agente della riscossione devono essere fatti valere nell'ambito della procedura concordataria, ancorché assistiti da titolo esecutivo (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 9201/1990).

Con particolare riferimento a tali crediti, è stato affermato che la notifica di una cartella di pagamento costituisce un vero e proprio esercizio di azione esecutiva, avuto riguardo alla sua funzione esclusiva di realizzare, anche in executivis, la pretesa erariale, e, in quanto tale, ricade nel divieto di cui all'art. 168 L. fall. (cfr. Cass. n. 24427/2008. Più di recente Cass. Sez. Un. n. 33408/2021 ha ribadito l'incompatibilità con l'art. 168 cit. della notificazione della cartella, in relazione alla sua funzione di atto corrispondente al precetto di pagamento).

D’altro canto è stato evidenziato che l'Amministrazione finanziaria può partecipare al concorso limitandosi a produrre l'estratto di ruolo, senza alcuna necessità di notificare alla Società concordataria la cartella di pagamento, atteso che la domanda di ammissione al passivo di un fallimento avente ad oggetto un credito di natura tributaria non presuppone necessariamente, ai fini del buon esito della stessa, la precedente iscrizione a ruolo del credito azionato, la notifica della cartella di pagamento e l'allegazione all'istanza della documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle dette incombenze, potendo viceversa essere basata anche su titolo di diverso tenore (v. Cass., Sez. Un., n. 4126/2012).

I Massimi giudici sono dunque giunti alla conclusione «della impossibilità di notificare una cartella di pagamento al contribuente dopo la presentazione del ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo anche nell'eventualità - ricorrente nel caso in esame - in cui la cartella sia stata notificata ai sensi dell'art. 36 bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, e, dunque, non sia stata preceduta dalla notifica di un avviso di accertamento».

Infatti, il divieto di notificare la cartella di pagamento a seguito del ricorso per l'ammissione alla procedura concorsuale non trova il suo fondamento - esclusivo o meno - «nell'esistenza di un accertamento definitivo in ordine alla pretesa erariale, quanto, piuttosto, nel dato formale dell'esistenza del procedimento e nella inconfigurabilità di pregiudizi per l'Amministrazione finanziaria derivanti dall'operatività di un siffatto divieto.»

Cartella annullata - La sentenza impugnata è stata, dunque, cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Suprema Corte ha deciso la causa nel merito, accogliendo l'originario ricorso della contribuente.
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