9 gennaio 2023

Dichiarazione fraudolenta. Ex amministratore fuori dal reato

Autore: Paola Mauro
Chi ricopre la carica di amministratore quando è stata acquisita e registrata la fattura falsa non può essere chiamato a rispondere del reato di dichiarazione fraudolenta ai sensi dell’art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000, neppure a titolo di tentativo, se il documento viene utilizzato dal suo successore.

È quanto emerge dalla lettura della sentenza n. 49482/2022 della Corte di cassazione (Sez. III pen.).

Il caso - L’imputato è stato condannato dalla Corte d’Appello di Venezia alla pena di due anni di reclusione, per il reato di cui all'art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000.

Ebbene, l’eccezione di prescrizione sollevata dalla Difesa ha permesso ai giudici di legittimità di soffermarsi sulla questione del momento consumativo della fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti.

La norma incriminatrice (art. 2 D.lgs. n. 74/00) prevede che:
  • «È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (comma 1).
  • Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria (comma 2).
  • Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis)».
Ciò posto, nel caso che ci occupa, nel ritenere che il Giudice di merito abbia correttamente escluso l’estinzione del reato per prescrizione, gli Ermellini hanno ribadito che i delitti di dichiarazione fraudolenta, previsti dagli artt. 2 e 3 D.lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (Cass. Sez. III pen., n. 52752/2014).

In maniera del tutto coerente, si è affermato che non risponde del reato di cui all'art. 2 D.lgs. n. 74 del 2000, nemmeno a titolo di tentativo, l'amministratore di una società il quale, dopo aver acquisito e registrato una fattura per operazioni inesistenti, sia cessato dalla carica prima della presentazione della dichiarazione fiscale per la cui redazione la medesima fattura venga poi utilizzata dal suo successore (Cass. Sez. III pen. n. 23229/2012); ciò in quanto il disvalore della condotta si incentra unicamente nel momento della presentazione della dichiarazione infedele, momento che segna la consumazione istantanea del reato.

Da tale momento, quindi, decorre il termine di prescrizione.

Di conseguenza, in relazione al caso di specie, gli Ermellini hanno osservato: «posto che la dichiarazione è stata presenta il 28 settembre 2011, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. n. 74 del 2000, introdotto dall'art. 36 vides semel, lett. I) d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla I. 14 settembre 2011, n. 148 e in vigore dal 17 settembre 2011 - e quindi prima dalla data di consumazione del reato in esame -, che ha elevato di un terzo il termine di prescrizione per i tutti delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 d.lgs. n. 74 del 2000. […] Nel caso in esame, tenendo conto dei periodi di sospensione, pari a complessivi 707 giorni (dal 13 ottobre 2014 all'8 ottobre 2015 per rinvio richiesto dalle difese, pari a 360 giorni, e dal 4 maggio 2017 al 16 aprile 2018 per astensione dei difensori dall'udienza, pari a 347 giorni), il termine di prescrizione per il reato ex art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 meno recente tra quelli oggetto di contestazione, ossia quello consumatosi il 28 settembre 2011, maturerà il 5 settembre 2023».

Alla luce di tale rilievo i Massimi giudici hanno rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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