Per poter beneficiare dell’esonero totale dei dazi all’importazione in caso di circolazione di un mezzo di trasporto stradale, immatricolato fuori dal territorio dell’Unione europea, deve essere presentata apposita domanda, così come prevede il Regolamento dell’U.E. n. 2446/2015 all’art. 212.
Lo ha evidenziato la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, con la sentenza n. 47/2/23, che accoglie l’appello proposto dall’Agenzia delle Dogane.
La vicenda - Nel caso di specie, la Guardia di Finanza ha rilevato che il contribuente, di nazionalità albanese, aveva presentato domanda di permesso di soggiorno essendo stabile in Italia, ma non aveva invece richiesto alle Dogane di beneficiare del regime di ammissione temporanea del veicolo di proprietà, immatricolato in Albania, all'interno del territorio comunitario.
Tal veicolo, pertanto, è stato sottoposto a sequestro conservativo e al contribuente è stato notificato il verbale di constatazione con il quale si quantificavano i diritti doganali dovuti.
In seguito è intervenuto il provvedimento di confisca ed è stato anche emesso un atto di irrogazione della sanzione pari a due volte l'ammontare dei diritti di confine afferenti alla merci.
Ebbene, il contribuente in questione - che ha esposto di non essere a conoscenza della norma all’origine della pretesa impositiva e delle sanzioni - ha proposto ricorso in Commissione Tributaria, ottenendo un verdetto a sé favorevole all’esito del giudizio di primo grado, mentre quello d’appello si è chiuso con la riforma della prima decisione.
Infatti, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte ha condiviso l’operato dell’Ufficio, alla luce dei seguenti rilievi: "La normativa Reg. U.E. n. 2446/2015 prevede all'art. 212 che, per poter beneficiare dell'esonero totale dei dazi all'importazione, i mezzi di trasporto stradale debbono esser immatricolati fuori dal territorio dell'Unione europea, a nome di una persona stabilita fuori da tale territorio, e utilizzati da una persona stabilita fuori dal territorio doganale, salvo il disposto degli art. 214, 215, 216 del richiamato regolamento. L'art. 215, comma 1, Reg. U.E. n. 2446/2015, prevede che "le persone fisiche che hanno la loro residenza abituale nel territorio doganale dell'Unione beneficiano, su richiesta del titolare dell'immatricolazione, di un'esenzione totale dal dazio all'importazione per i mezzi di trasporto che utilizzano privatamente e occasionalmente, purché il titolare dell'immatricolazione si trovi nel territorio doganale dell'Unione al momento dell'uso".
È pacifico che la vettura sia stata immatricolata in Albania ed altrettanto dimostrato che il contribuente alla data del sequestro del 22/12/2019 era residente in Torino in corso (...). Lo stesso ha poi di fatto ammesso di non avere presentato alcuna istanza non conoscendo la normativa in merito alla immissione di autoveicoli all'interno del territorio».
In conclusione, la CGT di II grado del Piemonte ha accolto l'appello dell'Ufficio.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata