In caso di fallimento delle società di persone e di conseguente estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili ai sensi dell’art. 147 L.F., l’atto impositivo, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al Curatore ma anche al contribuente del quale è stato dichiarato il fallimento personale, posto che questi, restando esposto ai riflessi, anche di carattere sanzionatorio conseguenti alla definitività dell’atto impositivo, è eccezionalmente abilitato ad impugnarlo.
È questo il principio sancito dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con la sentenza n. 680 del 13 settembre 2021 (Presidente Delucchi, Relatore Assandri).
La vicenda processuale nasce con un ricorso, proposto dal contribuente, avverso varie cartelle di pagamento asseritamente notificate oltre dieci anni prima, unitamente all’atto successivo -notificato e impugnato tempestivamente, ovvero un preavviso di fermo: la Commissione di primo grado di Savona accoglieva il ricorso limitatamente al preavviso di fermo, rigettandone invece la parte concernente la notifica delle cartelle e la prescrizione del debito, compensando le spese del giudizio.
Appellava il contribuente, ribadendo quanto esposto in primo grado, evidenziando - ancora una volta - che il credito erariale fosse prescritto, tenuto conto che dalla data di notifica della cartella al ricorso incardinato erano decorsi ampiamente i dieci anni.
L’appellante sottolineava anche che la commissione di primo grado aveva completamente omesso di pronunciarsi sul fatto che, anche se la cartella esattoriale non era stata impugnata dal Curatore fallimentare, ciò non gli precludeva il diritto di impugnarla ex art. 43 L.F. (così Cassazione, n. 9434/2014) unitamente all’atto successivo.
I giudici liguri, definitivamente statuendo con la sentenza in commento, accolgono l’appello del contribuente, ripercorrendo i principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui l’atto tributario, se inerente a crediti i cui presupposti si siano determinati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente o nel periodo di imposta in cui tale dichiarazione è intervenuta, deve essere notificato non solo al Curatore ma anche al contribuente, del quale è stato dichiarato il fallimento personale (Cassazione, n. 5384/2016).
Nella fattispecie, la cartella di pagamento si riferiva ad imposte maturate e relative all’annualità in cui era in corso il fallimento, e da quella data al contribuente non era più stato notificato alcun atto, e da ciò non poteva che desumersi l’avvenuta prescrizione del credito, con il conseguente accoglimento dell’appello del contribuente.
Il principio in esame, si evidenzia, è stato anche più volte ribadito dai giudici di legittimità, con le sentenze nn. 22646/2019 e 11618/2017; la Suprema Corte è chiarissima, infatti, sul punto: l’atto tributario deve (OBBLIGO) essere notificato non solo al curatore, ma anche al fallito.
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata