10 giugno 2022

ICI/IMU. La sentenza che attribuisce la rendita retroagisce

Cassazione Tributaria, ordinanza depositata il 9 giugno 2022

Autore: Paola Mauro
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18637/2022 (dep. 9/06/2022), ha affermato che, ai fini ICI/IMU, la rendita catastale risultante da sentenza passata in giudicato ha efficacia retroattiva, sin dalla data di attribuzione della rendita errata. Perciò, rispetto all’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale.

Il caso - Nella vicenda in esame, l’avviso di liquidazione per IMU 2013, relativo a un impianto di produzione di energia elettrica, è stato emesso senza tenere in debito conto la rideterminazione giudiziale della rendita catastale in riduzione, alla luce dell’obsolescenza e vetustà dell’impianto.

Ebbene, nel giudizio di legittimità, parte contribuente ha dedotto con successo che, a differenza di quanto sostenuto dalla C.T.R. della Lombardia, la rideterminazione della rendita ad opera del Giudice ha effetto retroattivo e deve riguardare anche il periodo compreso tra la data di efficacia della rendita catastale impugnata e quella del passaggio in giudicato della sentenza.

I rilievi della S.C. - I Massimi giudici hanno evidenziato che nel nostro ordinamento vige il principio generale per cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda, se a quella data esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento.

La giurisprudenza di legittimità, con riguardo alla decorrenza degli effetti dell’annullamento giurisdizionale degli atti di attribuzione della rendita catastale, ha precisato che «esso comporta la caducazione degli avvisi di accertamento e di liquidazione dell’imposta, in quanto l’annullamento dell’atto implica il venir meno degli effetti medio tempore prodottisi, salvo il limite dell’impossibilità, perché se così non fosse il successo dell’azione giudiziaria sarebbe sostanzialmente inutile. Non osta a tale conclusione il riferimento alle “rendite” catastali vigenti, contenuto nell’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 504 del 1992, riferimento che va inteso correttamente come operato alle rendite “legittimamente vigenti”» (Cass. Sez. V civ. n. 11439/2010).

Pertanto il ricorso per cassazione di parte contribuente è risultato fondato.

L’errore della C.T.R. - Nel caso che ci occupa, a fronte della sentenza tributaria che ha accertato in modo definitivo l’importo della rendita catastale, l’Ufficio, ai fini del pagamento dell’ICI, ha ritenuto di fare decorrere l’efficacia di detto provvedimento soltanto dall’annotazione di questo negli atti catastali, ritenendo, invece, di potere applicare per la prima parte dell’annualità 2013 la maggiore imposta, come originariamente rettificata, prescindendo dalla pronuncia passata in giudicato che ne riduceva la misura.

La C.T.R. della Lombardia, a conferma della decisone del primo Giudice, ha preso come base imponibile per il pagamento dell’IMU per l’anno 2013 l’importo determinato dalla sentenza (della C.T.P. di Sondrio) di riduzione della rendita, ma solo a decorrere dal suo passaggio in giudicato.

Così facendo, il Giudice di secondo grado è incorso nell’errore di diritto denunciato dal contribuente, in quanto – chiosa il Supremo Collegio - è andato «contro il principio per il quale gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento. Nel caso in esame non c’è dubbio che al gennaio del 2013 sussistessero tutte le condizioni di vetustà e di obsolescenza dell’impianto oggetto del presente giudizio».

Di conseguenza, la Suprema Corte, decidendo nel merito, ha accolto l’originaria domanda del contribuente, volta all’annullamento dell’avviso di liquidazione di una maggiore imposta, alla stregua del principio di diritto secondo cui:
  • «In tema di ICI la sentenza passata in giudicato che determina la misura della rendita catastale rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, in quanto, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, essa costituisce l’unica rendita valida ed efficace ai fini dell’applicazione dell’art. 5, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992 fin dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Ne consegue che per l’annualità in cui interviene il giudicato, ove si accerti che a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento, la base imponibile è quella determinata con il provvedimento giudiziale».
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