Se l’Ufficio non produce, entro la prima difesa utile, la documentazione atta a provare l’esistenza di una valida procura alle liti per stare in giudizio, l’atto processuale deve essere dichiarato inammissibile.
Così statuisce la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza n. 8146/2022 depositata il 3 ottobre 2022 (Presidente Arezzo, Relatore Pagano).
La vicenda trae origine da un ricorso, incardinato dal contribuente in primo grado avverso un preavviso di ipoteca, con cui veniva eccepita la mancata notifica di plurime cartelle esattoriali sottese all’atto, oltre a altri motivi di merito.
La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso compensando le spese di giudizio, evidenziando l’incompiuta procedura notificatoria degli atti presupposti.
Avverso la sentenza proponeva appello l’agente della riscossione, deducendo che tutte le cartelle erano state correttamente notificate, pertanto insistendo sulla legittimità dell’iscrizione di ipoteca sui beni del debitore.
Il contribuente si difendeva con atto di controdeduzioni e appello incidentale in relazione al capo riguardante la compensazione delle spese di giudizio, deducendo l’inammissibilità dell’appello di controparte pubblica e l’infondatezza del gravame.
Con ulteriore memoria illustrativa il contribuente censurava la mancata produzione, in atti, della procura notarile da cui sarebbe derivata la
legittimatio ad processum del difensore costituito per il concessionario della riscossione.
Alla prima udienza, la Commissione Tributaria Regionale emetteva collegialmente un’Ordinanza interlocutoria con la quale ordinava la produzione, a cura dell’appellante, entro 30 giorni, dell’atto di procura e di ogni altro documento idoneo.
La Commissione Tributaria Regionale della Sicilia (ora Corte di Giustizia Tributaria di II° grado della Sicilia), applicando il principio di diritto statuito – anche - recentemente dalla Cassazione Civile con la
sentenza n. 29244 del 20 ottobre 2021, dichiarava inammissibile l’appello dell’ufficio.
Secondo i giudici siciliani, a fronte dell’eccezione di parte circa la legittimità a svolgere le difese, l’appellata avrebbe dovuto attivarsi, di propria iniziativa, nella prima difesa utile, ed allegare documentalmente l’esistenza dell’atto notarile di cui il firmatario del mandato alle liti ripeteva la propria legittimazione ad agire. Non avendo, il concessionario sanato il difetto anzidetto entro il termine imposto dal collegio, l’appello veniva dichiarato inammissibile.
I giudici siciliani, andando oltre e correttamente applicando la norma di diritto positivo, dichiarano poi inammissibile anche l’appello incidentale del contribuente (relativamente al capo della sentenza in cui venivano compensate le spese), ritenendolo tardivo in quanto proposto oltre il termine ex art. 327 c.p.c.