14 gennaio 2023

Inviti e questionari. La proroga concordata agevola la difesa

Cassazione tributaria, sentenza depositata il 13 gennaio 2023

Autore: Paola Mauro
In base all’articolo 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973, le notizie e i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'Amministrazione finanziaria non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

La suddetta preclusione, tuttavia, non opera se il contribuente deposita in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado «le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile» (comma 5, art. 32, D.P.R. n. 600/1973).

Ebbene, la Sezione Tributaria della Corte di cassazione, con la sentenza n. 957/2023 depositata il 13 gennaio, interpretando le suddette disposizione normative, ha affermato che, in tema di imposte sui redditi, se il termine concesso al contribuente per la produzione documentale di cui all’articolo 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 viene prorogato su accordo della parti, i documenti prodotti entro tale nuovo termine sono pienamente utilizzabili nel processo tributario, senza alcune necessità del rispetto delle indicazioni procedurali di cui al quinto comma dell’art. 32 citato (allegazione dei documenti al ricorso introduttivo e contestuale dichiarazione di mancato adempimento per causa non imputabile).

Quanto sopra - ha affermato, ancora, il Supremo Collegio - vale a maggior ragione nel caso in cui – come nella specie - l’Amministrazione abbia inserito la documentazione all’interno della motivazione degli avvisi, sia pur solo per svilirne il contenuto, e, poi, in sede conteziosa, abbia contestato l'ammissibilità di quella stessa documentazione perché tardiva. Tale condotta viola, evidentemente, i principi di lealtà e buona fede, oltre che di piena e leale collaborazione tra contribuente e Fisco, presidiati dall’art. 10 della legge n. 212 del 2000.

È sempre bene ricordare che, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’avvertimento circa le conseguenze dell’inottemperanza agli inviti e alle richieste degli Uffici rappresenta una condizione di applicazione della preclusione processuale di cui al comma 4 dell'articolo 32 D.P.R. 600/1973.

L’Amministrazione, pertanto, con l'invio del questionario, deve fissare un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse.

Se tale obbligo d’informativa non è rispettato (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sul fisco), non è invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario. Ciò in ossequio al principio di lealtà che deve connotare - come si evince dagli arti. 6 e 10 della L. n. 212 del 2000 - l'azione dell'Ufficio (v., tra le altre, Cass. n. 22126/2013).
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