13 ottobre 2022

L’ASD decade dalle agevolazioni per le attività commerciali

Cassazione tributaria, ordinanza depositata il 12 ottobre 2022

Autore: Paola Mauro
L’Associazione sportiva dilettantistica (ASD) perde le agevolazioni fiscali quando svolge, con carattere di prevalenza, attività commerciali che nulla hanno a che vedere con lo sport praticato dai tesserati.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 29800/2022 della Corte di Cassazione (Sez. V civ.), depositata il 12 ottobre.

Il caso- Molto in breve, la controversia scaturisce dall’emissione di un avviso di accertamento volto al recupero di somme a titolo di IRES, IRAP e IVA, in conseguenza della revoca del trattamento fiscale agevolato previsto dalle leggi n. 398 del 1991 e n. 289 del 2002.
L’atto impositivo in questione, quindi, ha avuto quale destinataria un’Associazione sportiva dilettantistica a cui l’Agenzia delle Entrate ha attribuito numerose violazioni, come l’esercizio di attività inequivocabilmente commerciali, entrate non contabilizzate e mancata tenuta dei libri sociali.

Non solo. L’Ufficio finanziario ha rilevato un’incongruente differenza tra il numero dei tesserati e dei soci, rispetto alla quale i rappresentanti dell’Associazione non hanno saputo contrappore giustificazioni convincenti.

In definitiva, l’Ufficio ha disconosciuto la natura associativa non commerciale dell’ente e, di conseguenza, escluso le agevolazioni fiscali, con ricalcolo degli elementi passivi e attivi.

Stante quanto sopra, l’Associazione ha proposto impugnazione presso il Giudice tributario, ma l’iniziativa non avuto successo.

In particolare, tutti i rilievi dell’Agenzia delle Entrate hanno trovato l’avallo della C.T.R. del Veneto, che ha indentificato analiticamente le attività commerciali, del tutto estranee all’attività sportiva istituzionale, circoscritta al circuito delle mountain bike, svolte dall’ente in maniera prevalente.
  • Più esattamente, la Commissione d’appello, oltre ad aver appurato la irregolare tenuta delle scritture contabili, ha riscontrato l’esercizio di attività di agriturismo e di ristorazione, nonché di attività tipiche di locale notturno e di country house, con servizi di enogastronomia e messa a disposizione di alloggi.

Ebbene, con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha respinto il ricorso che l’ASD in questione ha rivolto contro la sentenza di secondo grado favorevole al Fisco.

I rilievi della S.C. -I Massimi giudici hanno rilevato che la decisione impugnata è corredata da una motivazione chiara, analitica e sufficiente, oltreché conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’esenzione d’imposta, prevista dall’art. 148 del TUIR in favore delle Associazioni non lucrative, dipende non dalla veste giuridica assunta dall’Associazione, che costituisce un elemento formale, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro (Cass. n. 22578/2012 e n. 16449/2016).

Si è detto, altresì, che le agevolazioni tributarie per gli enti associativi non commerciali, come le Associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, si applicano solo a condizione che esse si conformino concretamente alle clausole riguardanti la vita associativa, che siano inserite nell’atto costitutivo o nello Statuto (Cass. n. 4872/2015 e altre).
  • Per Cass. n. 29800/2022, dunque, non è determinante – si riporta testualmente - «il contenuto formale dello statuto o dell’atto costitutivo, che pur è d’obbligo quanto ai principi cui deve conformarsi l’attività, né la mera evidenza delle prescrizioni e regole organizzative (regolarità della tenuta dei libri contabili, regolarità delle iscrizioni dei soci, osservanza del principio di democraticità dell’ente), né la veste giuridica assunta. Ciò che rileva, ai fini del controllo e delle valutazioni, è l’esplicazione concreta di attività senza fini di lucro, nel perseguimento delle finalità associative».

In definitiva, il Collegio di legittimità ha pronunciato sentenza di rigetto del ricorso e, per l’effetto, ha condannato la ricorrente ASD al pagamento delle spese processuali.
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