17 novembre 2022

La cartella tempestiva alla società “azzera” la decadenza versi i soci

Autore: Paola Mauro
In tema di riscossione coattiva, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella di pagamento a uno dei predetti destinatari impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973.

Ad affermare questo principio è la sentenza n. 24582/2022 della Sezione Tributaria della Corte di cassazione.

Il caso - In esito al controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali presentate da una S.n.c. per gli anni 2002 e 2003 sono stati iscritti a ruolo importi corrispondenti a tributi (IVA e ritenute alla fonte) non versati o versati in ritardo, da cui è scaturita la notificazione alla Società in data 12 aprile 2007 di una cartella di pagamento, che non è stata impugnata, né adempiuta.

Il 27 agosto 2008 l'Agente per la riscossione ha notificato la cartella, intestata alla Società, a uno dei due soci, che l'ha impugnata, ottenendone l'annullamento dalla Commissione Tributaria Provinciale di La Spezia perché priva dell'indicazione del responsabile del procedimento.

Successivamente, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha ritenuto che nel 2008 si fosse maturata la decadenza a norma dell'art. 1, comma 5-bis, del D.L. n. 106/05, come convertito, inutilmente spirata il 31 dicembre 2007.

L’Ufficio ha quindi proposto ricorso in Cassazione deducendo che, qualora - come nel caso in esame -, la cartella di pagamento si risolva in un atto sostanzialmente impositivo, che, tuttavia, riguardi la responsabilità del socio per debiti lasciati inadempiuti dalla società, essa non va notificata al socio, ma soltanto alla società, e questa notificazione esclude che si produca la decadenza nei confronti del socio.

Ebbene, questa interpretazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 fornita dalla parte pubblica ha trovato d’accordo i giudici dell’Alta Corte, sulla scorta del rilievo «che l'obbligazione tributaria, sebbene mutui i tratti generali dell'obbligazione civile, ha caratteri di specialità che la rende a questa irriducibile».

Il ragionamento della S.C. - La Dottrina, rispetto alla tesi – maggioritaria nella giurisprudenza di legittimità - che la tempestiva notificazione alla società della cartella di pagamento impedisce che si produca nei confronti del socio coobbligato la decadenza stabilita dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/73, muove l'obiezione che, così ragionando, si rischia di entrare in frizione con l'art. 24 Cost., il quale, nell'interpretazione che ne fornisce la giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 280/05, n. 11/08, n. 178/08), impedisce di lasciare il contribuente assoggettato all'azione del Fisco per un tempo indeterminato.

I Massimi giudici, dal canto loro, osservano che, affinché la specialità dell'azione del fisco non degeneri in ingiustificato privilegio, quel che occorre è che il rafforzamento della tutela non si riverberi anche sul deficit di possibilità di reazione del soggetto che ne è destinatario.

Al riguardo, l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità ha scongiurato questo rischio stabilendo che tramite l'impugnazione della cartella il socio può lamentare non soltanto l'inesistenza originaria o sopravvenuta del titolo formatosi nei confronti della società, ma anche l'inesistenza originaria o sopravvenuta del credito in esso consacrato, ossia della pretesa tributaria, per inesistenza dei fatti costitutivi o per esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.

Egli può poi contestare il fondamento della propria responsabilità, ossia la propria qualità di socio, allegando a esempio il recesso dalla compagine sociale in epoca antecedente.

In definitiva, il coobbligato, pur non essendo a conoscenza della notificazione della cartella al debitore iscritto a ruolo, non viene a perdere (immediatamente) alcun diritto e non viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare.

Anzi: l'utile esperimento dell'escussione del debitore iscritto a ruolo può addirittura escludere la necessità di procedere nei confronti del coobbligato, di modo che il trascorrere del tempo può addirittura rivolgersi a beneficio di questo secondo.

La pienezza delle difese che il coobbligatopuò svolgere realizza quindi il bilanciamento con la specialità dell'azione riscossiva.

Pertanto il Collegio di legittimità ha ritenuto di poter accogliere il ricorso erariale, con affermazione del principio di diritto di cui s’è detto all’inizio:
  • «In tema di procedimento di riscossione a mezzo ruolo, qualora si proceda nei confronti del debitore iscritto a ruolo e del coobbligato, la tempestiva notificazione della cartella a uno di loro impedisce che si produca la decadenza prevista dall'art. 25 del d.P.R. n. 602/73».
La causa è stata rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione.
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