Lo scorso 12 settembre è stata pubblicata la
Sentenza 2387/2022 emessa dalla 26° Sezione della CTR Puglia (Udienza del 24 giugno 2022), con la quale i Giudici pugliesi hanno affrontato un interessantissimo tema, per chi si occupa di contenzioso, ovvero quello del corretto processo di notifica in presenza della c.d. “irreperibilità relativa”.
I Giudici ricordano come tutte le volte in cui il destinatario di un atto, nel caso specifico una cartella esattoriale, sia temporaneamente assente nel momento in cui il messo notificatore accede al relativo domicilio al fine di perfezionare correttamente il processo di notificazione, debbano essere pedissequamente rispettati i dettati di cui all’art. 140 cpc coordinato con quanto previsto dall’art. 26 c. 6
DPR 602/73 e dall’art. 1 lett. b-bis)
DPR 600/1973.
A beneficio dei Lettori, e non solo, è bene ricordare succintamente quanto disposto dalle norme sopra richiamate.
L’art. 140 cpc prevede, infatti, che
“Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento”.
Già da una rapida lettura del disposto normativo cogliamo come il Legislatore abbia previsto un iter ben preciso al fine di garantire che un processo tanto delicato quale quello della notificazione possa giungere a compimento nel pieno rispetto dei diritti del “mittente” e del “destinatario”.
Si ricorderà, poi, che lo stesso art. 140 cpc ha subito una censura ad opera della Corte Costituzionale (Sentenza 3/2010) nella parte in cui veniva prevista la decorrenza della notifica, per il destinatario, non già dalla ricezione dell’atto ma dalla spedizione della raccomandata informativa e comunque decorsi 10 giorni dalla relativa spedizione.
Di più, in tema di cartelle esattoriali l’art. 26 DPR 602/1973, tanto al comma 4 quanto al comma 6, richiama esplicitamente l’art. 60 del DPR 600/1973, articolo che prevede, alla lettera b-bis) che
“…se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”.
Sul tema del corretto processo di notificazione ha avuto modo di esprimersi più volte anche la Suprema Corte di Cassazione,
ex multis Cass. 6818/2022 e 14093/2022, arresti giurisprudenziali che mettono in evidenza la tassatività del rispetto del processo di notificazione, come sopra normato, con particolare riferimento all’essenzialità della raccomandata informativa da indirizzare al destinatario della notifica, a nulla rilevando che la cartella sia stata consegnata ad un familiare dello stesso.
Nel caso di specie si legge nella Sentenza oggi in commento che
“…manca agli atti la prova valida dell’esistenza della lettera raccomandata informativa, della avvenuta spedizione dei detta raccomandata, nonché la prova dell’effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario dell’atto”: da tale circostanza i Giudici della CTR Puglia non hanno potuto che far discendere l’inesistenza del processo di notificazione con conseguente annullamento della pretesta impositiva contenuta nelle cartelle inadeguatamente notificate.