È nullo, per vizio di sottoscrizione in violazione dell’art. 42
D.p.r. 600/1973, l’avviso di accertamento firmato dal funzionario non abilitato, essendo scaduta la delega con cui il Direttore Provinciale ha attribuito tale potere.
Così statuisce la Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento, sezione 2, all’udienza del 19/07/2022 (Presidente Zucchetto C., Relatore Celentano R.), con la sentenza n. 1062/2022 depositata in data 29/08/2022.
Il ricorrente, con rituale ricorso, contestando in toto un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate di Agrigento, eccepiva - in via preliminare - il difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, per violazione e falsa applicazione dell’art. 42 del D.p.r. 600/1973.
L’Ufficio, costituendosi in giudizio, controdeduceva puntualmente a tutti i gravami, evidenziando la correttezza e la legittimità dell’atto notificato, concludendo per il rigetto del ricorso.
Con memoria difensiva il ricorrente, preso visione dei documenti forniti dall’Ufficio a sua difesa, contestava ulteriormente l’illegittimità dell’esercizio del potere sostitutivo del sottoscrittore dell’avviso di accertamento, tenuto conto che il Capo Area Imprese (firmatario) era stato delegato dal Direttore Provinciale dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021, mentre il provvedimento impositivo era stato emesso successivamente, in particolare 4 mesi dopo.
Ad avviso del Collegio giudicante, in ossequio al principio della ragione più liquida, occorreva
“esaminare l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva quale conseguenza del difetto di sottoscrizione, in violazione dell’art. 42 D.p.r. 600/1973”, partendo dal presupposto che l’atto emesso dall’Ufficio poteva considerarsi legittimamente sottoscritto (e quindi giuridicamente valido) solo se in esso fossero riportati:
a) gli estremi identificativi dell’atto di delega;
b) le motivazioni della delega alla sottoscrizione;
c) le ragioni della delegazione;
d) il termine di validità.
Come ricorda la Cassazione, infatti, in caso di contestazione, è sempre onere dell’Ufficio dimostrare l’esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza di una valida delega del titolare dell’Ufficio (Cassazione, 5200/2018; 15781/2017).
Nel caso
de quo, era fatto incontestato che l’avviso di accertamento era stato emesso e notificato dopo la scadenza dell’atto di delega, e pertanto l’assenza, in capo al funzionario firmatario, di qualsiasi potere delegato comportava l’illegittimità dell’atto.
Le spese seguivano la soccombenza, e pertanto l’Ufficio veniva condannato alla refusione delle stesse.