Omesso versamento. Sanzioni ridotte col ravvedimento operoso
Autore: Paola Mauro
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27817/2022 pubblicata il 22 settembre, ha fissato i criteri che regolano il diritto del contribuente a fruire della riduzione delle sanzioni nei casi di definizione dell’avviso bonario, per effetto dell'art. 2 del D.lgs. n. 462/97.
La suddetta norma afferma che:
«L’iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente o il sostituto d’imposta provvede a pagare le somme dovute con le modalità indicate nell’articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente le modalità di versamento mediante delega, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, prevista dai commi 3 dei predetti articoli 36-bis e 54-bis, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente o dal sostituto d’imposta. In tal caso, l’ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione».
Gli artt. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 prevedono che a partire dalla comunicazione dell'irregolare versamento il contribuente ha trenta giorni per fornire chiarimenti necessari all'Amministrazione Finanziaria.
Il principio di diritto - Ebbene, con la sentenza in esame – che respinge un ricorso dell’Agenzia delle Entrate – gli Ermellini hanno enunciato il seguente principio di diritto:
«nelle ipotesi di omesso versamento o versamento parziale dei tributi, la riduzione ad un terzo delle sanzioni dovute, prevista dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997 va applicata qualora il contribuente abbia provveduto al pagamento dei tributi, degli interessi e delle sanzioni, così ridotte, entro trenta giorni dalla comunicazione d'irregolarità prevista dall'art. 36 bis, comma 3, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dall'art. 54 bis, comma 3, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero, qualora il contribuente abbia fornito chiarimenti all'amministrazione finanziaria, entro i successivi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, eventualmente contenente la rideterminazione in sede di autotutela delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. Solo decorsi inutilmente questi ulteriori trenta giorni la norma prevede l'iscrizione a ruolo e/o l'emissione della cartella per i tributi non pagati, gli interessi e le sanzioni irrogate con aliquota piena».
In applicazione di tale principio, gli Ermellini hanno rilevato l'illegittimità del procedimento istruito dall'Agenzia delle Entrate, nonché l'illegittimità della iscrizione a ruolo ed emissione della cartella esattoriale oggetto del giudizio.