27 ottobre 2021

Questionario generico. Via libera alla prova in giudizio

Autore: Redazione Fiscal Focus
L'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale, ex art. 32 comma 4 D.P.R. n. 600/73, solo dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio.

Ad esempio, è generico, quindi non idoneo a far scattare la preclusione, l’invito a «fornire ogni altra informazione ritenuta utile per la corretta valutazione degli elementi indicativi della capacità contributiva», poiché in tal caso manca la precisazione al contribuente degli aspetti che l'Ufficio ritiene di dover approfondire.

A fornire questa importante indicazione, riguardo al diritto di difesa del contribuente, è l’ordinanza n. 28308/2021 della Corte di Cassazione (Sez. V), depositata il 15 ottobre.

Il caso - Il contribuente in questione, per gli anni 2006 e 2007, ha dichiarato, rispettivamente, redditi per 984 euro e 2.500 euro, a fronte della disponibilità di tre autovetture, di un’imbarcazione, di una residenza principale e due secondarie, nonché della somma di 55.000 euro ereditata, ricevendo, di conseguenza, previo questionario dell’Agenzia delle Entrate, avvisi di accertamento che per quelli anni hanno rideterminato sinteticamente l’imponibile.

Ebbene, i suddetti atti impositivi sono stati annullati dalla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, mentre la Commissione Tributaria Regionale del Veneto, su appello dell’Agenzia delle Entrate, ha pronunciato sentenza sfavorevole al contribuente, ripristinando l’originaria pretesa fiscale.

La C.T.R., in particolare, ha rilevato la non utilizzabilità dei documenti giustificativi del tenore di vita, giacché prodotti dal contribuente con il ricorso introduttivo della lite senza indicazione della causa a lui non imputabile che aveva impedito l’esibizione degli stessi in sede di risposta al questionario.

Al riguardo, ricorrendo in Cassazione il contribuente ha efficacemente dedotto la violazione di legge con riferimento all’art. 32, commi 4 e 5, D.P.R. n. 600/73.

Inquadramento normativo- Il comma 4 del cit. art. 32 stabilisce che: «Le notizie ed i dati non addotti e gli atti, i documenti, i libri ed i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa. Di ciò l'ufficio deve informare il contribuente contestualmente alla richiesta».

La stessa norma però poi precisa, al comma 5, che le cause di inutilizzabilità previste dal comma precedente non operano nei confronti «del contribuente che depositi in allegato all'atto introduttivo del giudizio di primo grado in sede contenziosa le notizie, i dati, i documenti, i libri e i registri, dichiarando comunque contestualmente di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile».

Principio di diritto- Nell’accogliere il ricorso della parte privata, la Suprema Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui: «In tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.» (Sez. 5 n. 16548/2018; n. 2011/2018 e n. 3442/2021).

L’errore della C.T.R. - Nel caso di specie, la Commissione regionale non si è conformata al suddetto principio, giacché ha censurato la mancata compilazione del questionario senza valutare, al fine di ritenere tardiva la documentazione prodotta in sede contenziosa, se la richiesta dell'Ufficio, avanzata con il questionario, indicasse documenti specifici.
  • L’inammissibilità, infatti, sarebbe stata corretta a fronte di una specifica richiesta e non anche se la stessa fosse stata formulata in termini di generiche informazioni e senza inserire l'avvertimento della conseguente preclusione dell'utilizzabilità dei documenti segnatamente indicati, nel caso d’inottemperanza all’invito.

Chiosano gli Ermellini: «Ora, dalla stessa prospettazione, enunciata nel controricorso, si evince che la richiesta aveva avuto, appunto, una formulazione non puntuale, posto che lo stesso Ufficio ricorda d'aver invitato il contribuente a “fornire ogni altra informazione ritenuta utile per la corretta valutazione degli elementi indicativi della capacità contributiva”, così mancando di precisare al contribuente gli aspetti che l'Ufficio riteneva di dover approfondire. In tal modo il Giudice regionale non ha applicato il richiamato principio di giudizio, volto ad assicurare che i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti siano improntati a reciproca e leale collaborazione già in fase amministrativa, così da prevenire possibili sviluppi in sede contenziosa».

Il rinvio- In conclusione, la Suprema Corte ha annullato l’impugnata sentenza e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame, limitatamente ai motivi accolti.
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