La domanda di dilazione dei ruoli, seguita dal parziale pagamento del dovuto, interrompe il termine di prescrizione, in quanto equivale a un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 2944 cod. civ.
È quanto emerge dalla lettura dell’
ordinanza n. 37389/2022 della Corte di Cassazione (Sez. VI-5), depositata il 21 dicembre.
Il caso - Il giudizio nasce da un’iscrizione ipotecaria per crediti tributari portati in più cartelle.
La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha dichiarato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla Società ricorrente infondata, in quanto, come osservato dai giudici di primo grado, risultavano presentate domande di rateizzazione dei crediti e successivamente versate somme in pagamento, e ciò integrava un comportamento
inequivoco e concludente di riconoscimento del debito ex art. 1988 cod. civ., incompatibile con l’eccezione di prescrizione.
Ebbene, la Suprema Corte ha condiviso la valutazione del Collegio territoriale.
L’orientamento seguito - In base all'art. 2944 del Codice civile, «
La prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale il diritto stesso può essere fatto valere».
Con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che esso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass. Sez. V
n. 5160/2022; Cass. Sez. L. n. 18904/2007).
Il riconoscimento del diritto può, quindi,
anche essere tacito e concretarsi in un
comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore.
Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito, poi, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che
«la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n.78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate» (Cass. Sez. L. n. 20260/2021e n. 10327/2017; Cass. Sez. 6 – L n. 26013/2015).
In conclusione, nel caso che ci occupa, alla luce dei principi suesposti, la Suprema Corte ha respinto il motivo di ricorso con cui la contribuente aveva denunciato la violazione o falsa applicazione degli artt. 2944 e 2945 cod. civ. per avere al C.T.R. ritenuto che le istanze di rateizzazione costituissero atti interruttivi della prescrizione.