La Corte di Cassazione (Sez. III pen.), con la
sentenza n. 39772/2022, in materia di reati tributari, ha fornito interessanti chiarimenti con riguardo alla nozione di “disponibilità” ai fini del sequestro preventivo con finalità di confisca ex art. 12-bis D.lgs. n. 74/00 e alla rilevanza da attribuire alla
delega illimitata a operare sul conto corrente bancario di una persona giuridica
estranea al reato di cui sia in possesso l’indagato nella qualità di legale rappresentante.
Il caso - Il Giudice delle indagini preliminari, nell’ambito di un procedimento per il reato di omesso versamento di IVA ex art. 10-ter
D.lgs. n. 74/00, ha disposto il sequestro preventivo delle somme a credito sul conto bancario di una S.r.l., in considerazione della delega dell’indagato a operare su detto conto e della circostanza che il predetto era anche titolare di tutte le quote della società.
Il provvedimento cautelare in discorso è stato successivamente confermato dal Tribunale, secondo cui la delega a operare sul conto corrente bancario aveva attribuito all’indagato la disponibilità delle somme a credito sullo stesso.
La Società, di contro, ha sostenuto che la disponibilità del bene ai fini della sua sottoponibilità a sequestro con finalità di confisca va intesa come relazione di fatto con il bene connotata dall'esercizio di poteri di fatto corrispondenti al contenuto del diritto di proprietà, in forza dei quali l'indagato o imputato può determinare autonomamente la destinazione, l'impiego e il godimento del bene (v. Cass. nn. 15047 del 2021 e 20262 del 2022), mentre la delega a operare è esclusivamente espressione di funzioni amministrative per conto di terzi e non attribuisce al delegato la disponibilità delle somme a credito sul conto, con la conseguente insussistenza dei presupposti per poter disporre il sequestro.
- Ebbene, la Suprema Corte, a proposito del rilievo da attribuire alla delega a operare su un conto corrente bancario, ha formulato i seguenti rilievi.
Principi di diritto - Gli Ermellini hanno affermato che, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente ai sensi dell'art. 12 bis D.lgs. n. 74 del 2000, la delega a operare rilasciata dal titolare di un conto corrente all'indagato, ove non caratterizzata da limitazioni e priva della indicazione della sua funzione, è sufficiente, in assenza di allegazioni di segno contrario, a dimostrare la disponibilità da parte di quest'ultimo delle somme depositate (v. Cass. Sez. 3 n. 23046/2020 e n. 13130/2020).
In particolare, è stato affermato che una delega illimitata a operare su un conto corrente bancario intestato a una persona fisica, di cui non sia neppure stato indicato lo scopo e la funzione, attribuisce al delegato, in mancanza di indicazioni di sorta circa la sua natura meramente gestoria, la disponibilità delle somme giacenti su tale conto, posto che proprio in virtù della delega egli ha la possibilità di apprenderle e disporne, salvi gli obblighi di restituzione e rendiconto nei confronti del titolare del conto, che, però, non rilevano in sede di verifica della disponibilità di dette somme, cioè della possibilità di apprenderle e disporne “uti dominus”.
La disponibilità consiste, infatti, nel potere di disporre senza incontrare limiti e senza dover sottostare ad autorizzazioni, sulla base di una relazione effettuale con il bene, connotata dall'esercizio dei poteri di fatto corrispondenti al diritto di proprietà, ossia con una signoria di fatto sulla res non riconducibile alle categorie del diritto privato (così, da ultimo, Cass. Sez. 2 n. 29692/2019).
Diversa è, però, certamente la situazione nella quale – come nel caso di specie -
la delega si inserisce in un rapporto gestorio e in questo trovi causa, essendo connaturata ai poteri di gestione, e dunque anche di spesa,
attribuiti all'amministratore di una società di capitali, la disponibilità delle somme di cui l'ente sia titolare, al fine di poterne disporre in nome e per conto dell'ente medesimo, salvi gli obblighi di rendiconto che derivano dal rapporto di mandato intercorrente tra l'amministratore e l'ente.
Tale rapporto, in
assenza di elementi di segno contrario, qualifica la delega, rendendola espressione di funzioni amministrative per conto terzi (come affermato, per escluderne la rilevanza, in Cass. Sez. III n. 15047/2021 e in Cass. Sez. II n. 29692/2019)
«ed esclude, pertanto, che il delegato possa ritenersi avere la disponibilità, nel senso anzidetto, delle somme a credito sul conto della persona giuridica nel nome e per conto della quale è delegato a operare nell'ambito del rapporto gestorio che a questa lo lega».
- Nel caso in esame – chiosano gli Ermellini - «il Tribunale ha rigettato l'impugnazione proposta dando rilievo esclusivamente a detta delega, omettendo di tener conto dell'inserimento della stessa nel rapporto gestorio tra l'indagato e la società titolare del conto, così erroneamente interpretando la nozione di disponibilità di cui all'art. 12 bis d.lgs. 74/2000 citato».
Il rinvio - A fronte di quanto sopra, è stato accolto il ricorso della società, in quanto il Supremo Collegio ha ritenuto doveroso un nuovo esame del caso da parte del Giudice di merito.