17 ottobre 2022

Reddito dell’imprenditore commerciale. Calcolo dei ricavi

Cassazione tributaria, ordinanza depositata il 14 ottobre 2022

Autore: Paola Mauro
In ipotesi di contestazione di un maggior reddito d’impresa, i beni che l’imprenditore abbia destinato all’autoconsumo devono essere stimati in base al loro “valore normale” d’acquisto, e cioè in base al valore di mercato, senza ricarico.

È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 30230/2022 della Corte di Cassazione (Sez. V civ.), depositata il 14 ottobre.

Il caso - In estrema sintesi, la contribuente, esercente attività di commercio di mobili usati e antiquariato, è stata raggiunta dalla notifica di avvisi di accertamento per IRPEF, IVA e IRAP 2008, con i quali l’Agenzia delle Entrate ha rettificato in aumento il reddito dichiarato, sulla scorta della presunzione di vendita “in nero” dei beni esistenti all’inizio dell’esercizio commerciale che non stati trovati nel magazzino.

Ciò posto, l’Agenzia delle Entrate ha applicato una percentuale di ricarico sia ai beni ritenuti presuntivamente venduti sia a quelli destinati all’autoconsumo; ed è proprio la determinazione della misura delle percentuali di ricarico che ha “tenuto banco” nel giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di legittimità, instaurato dalla Difesa erariale.

A tal proposito, con l’ordinanza in esame - che ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, limitatamente alla pretesa impositiva relativa all’IRAP, essendo invece cessata la materia del contendere quanto all’avviso di accertamento attinente all’IVA e all’IRPEF in riferimento all’anno 2008 - i Massimi giudici hanno indicato il seguente principio di diritto:
  • «in materia di accertamento del reddito percepito dall’imprenditore commerciale, il valore dei beni acquistati e destinati all’autoconsumo, ai sensi dell’art. 85, comma 2, del d.P.R. n. 917 del 1986, deve quantificarsi in considerazione del loro “valore normale”, pertanto del prezzo di mercato, senza alcuna percentuale di ricarico, la quale deve invece essere aggiunta al fine di quantificare il valore di quella parte dei beni che deve ritersi, anche sul fondamento di valutazioni presuntive, siano stati acquistati e rivenduti dall’imprenditore, ma non risulti provato a quale prezzo, e detta percentuale può essere calcolata in considerazione del rapporto tra il costo di acquisto e il prezzo a cui sono stati rivenduti dallo stesso imprenditore quella parte di beni in relazione ai quali detti importi risultino provati; alfine, per quantificare i complessivi ricavi percepiti dall’imprenditore, quindi, occorre sommare: gli introiti conseguiti mediante la vendita dei beni di cui pure il costo di acquisto risulta dimostrato, il valore dei beni da ritenersi venduti, come rivalutati applicando la percentuale di ricarico, ed il valore dei beni destinati all’autoconsumo, stimato in considerazione del loro prezzo di mercato».
Il Giudice del rinvio dovrà procedere a un nuovo giudizio, nel rispetto dei principi esposti.
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