5 maggio 2022

Registro. Avviso di liquidazione non prima di 60 giorni

Autore: Paola Mauro
La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (ord. n. 12412 del 19/04/2022) ha affermato che il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, la cui violazione determina la nullità dell'accertamento, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di imposta di registro.

Il caso - Il giudizio scaturisce dall’impugnazione di un avviso di liquidazione di imposta di registro relativa all'anno 2009, con contestuale irrogazione di sanzioni, emesso in ragione della riqualificazione come cessione di azienda di una serie di operazioni negoziali (conferimento di azienda, cessione di quote sociali e incorporazione).

Il Giudice di secondo grado (C.T.R. del Lazio) ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate sul presupposto che:
  • la notifica dell'avviso di accertamento prima della decorrenza del termine di sessanta giorni dalla notificazione del processo verbale di constatazione non ne comportava la nullità;
  • l'Ufficio aveva fatto corretta applicazione dell'art. 20 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, che imponeva di applicare l'imposta di registro secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici realizzati con gli atti presentati alla registrazione; invero, le operazioni poste in essere dalla Società contribuente erano complessivamente finalizzate a una cessione di ramo di azienda, soggetta a imposta proporzionale.
Ebbene, la Corte di legittimità ha, in accoglimento del ricorso per cassazione proposto dalla contribuente, annullato senza rinvio la decisione del Collegio di seconde cure con enunciazione di un nuovo principio di diritto.

Il motivo accolto - La ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 12, comma 7, dello Statuto del Contribuente, atteso il mancato rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dalla citata disposizione per l’emissione dell’atto impositivo, da cui consegue, salvo particolare e motivata urgenza (ipotesi nella specie non in predicato) la nullità dell’atto stesso.

L’errore della C.T.R. - Gli Ermellini - premesso che l'Amministrazione finanziaria è gravata di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale esclusivamente per i tributi "armonizzati", mentre, per quelli "non armonizzati", non è rinvenibile, nella legislazione nazionale, un analogo generalizzato vincolo, sicché esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito – ha rilevato che l'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, nella specifica ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, prevede espressamente il contraddittorio endoprocedimentale, e ciò «vale anche per l'ipotesi di accessi cd. istantanei, ossia volti alla sola acquisizione della documentazione posta a fondamento dell'accertamento (Cass. n. 10388 del 12/04/2019)».

La Suprema Corte, pertanto, ha dato ragione alla contribuente in ordine alla dedotta nullità dell’atto impugnato, giacché emesso anticipatamente rispetto alla previsione di legge, posto che – chiosano gli Ermellini - «Nel caso di specie, come evincibile dal ricorso e dal processo verbale di constatazione allegato, nonché presupposto dalla stessa sentenza della CTR, la verifica nei confronti di W.D. è avvenuta con accesso in loco ed è sfociata in un primo processo verbale di constatazione dell'imposta asseritamente evasa, con emissione dell'avviso di accertamento senza il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, applicabile anche in tema di imposta di registro giusta il richiamo di cui all'art. 53 bis TUR. Ciò comporta la nullità dell'accertamento (ex multis, Cass. S.U. n. 24823 del 2015, cit.), diversamente da quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, che ha erroneamente valutato come non sanzionabile la violazione del termine dilatorio previsto dalla sopraindicata norma».

Principio di diritto - In conclusione, i Massimi giudici - accolto il ricorso della contribuente e condannato la soccombente Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali - hanno enunciato il seguente principio di diritto:
  • «Il termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della I. n. 212 del 2000, la cui violazione determina la nullità dell'accertamento, si applica anche nel caso di contestazione di violazioni in tema di imposta di registro, giusta il richiamo di cui all'art. 53 bis del d.P.R. n. 131 del 1986».
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