18 ottobre 2022

Riduzione della pretesa fiscale senza nuova cartella

Cassazione tributaria, ordinanza depositata il 17 ottobre 2022

Autore: Paola Mauro
Il Fisco può ridurre la pretesa impositiva correggendo l’errore di calcolo senza necessità di sostituire l’originaria cartella di pagamento con una nuova. È quanto emerge dalla lettura dell’ordinanza n. 30410/2022 della Corte di Cassazione (Sez. V civ.), depositata il 17 ottobre 2022.

Il caso - In estrema sintesi, la controversia origina da una cartella di pagamento indirizzata a una S.r.l. per imposte dirette e IVA relative agli anni 2006 e 2007.

Ebbene, per quanto qui rileva, i giudici tributari del “Palazzaccio” hanno respinto il motivo di ricorso con cui la Società contribuente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. n. 602 del 1973, per avere la C.T.R. (nella specie, della Liguria) ritenuto che l’Amministrazione finanziaria abbia legittimamente emendato il proprio errore di calcolo con l’emissione di un nuovo ruolo, senza annullamento della cartella impugnata.

L’orientamento seguito - Nel disattendere la lamentela della ricorrente, gli Ermellini hanno richiamato l’insegnamento di Cass. n. 14547 del 2019 secondo cui «la mera riduzione quantitativa del credito erariale da parte del giudice tributario non comporta la necessità per l’ente di rinnovare l’iscrizione a ruolo, poiché la minor somma spettante per l’effetto della decisione è comunque già compresa nel ruolo formato, sicché l’Ufficio ben può adeguare “sua sponte” la richiesta di pagamento in conformità all’accertamento del dovuto operato in sede giurisdizionale, purché ciò non si risolva in un atto di nuova e/o diversa imposizione».

Sottende il medesimo principio Cass. n. 22804/2015 in materia di riduzione dell’iscrizione ipotecaria.

Nel caso di specie, la Commissione di secondo grado ha riscontrato l’integrazione, da parte dell’Ufficio, della precedente iscrizione a ruolo, con rideterminazione della pretesa tributaria, ed ha ritenuto – correttamente, secondo gli Ermellini - non necessario l’annullamento della cartella di pagamento e l’emissione di una nuova cartella.
  • Chiosa il Suprema Collegio: «indipendentemente dal tenore della motivazione del giudice di appello, si deve comunque ritenere che l’Amministrazione finanziaria abbia legittimamente ridotto le proprio pretese di cui alla cartella impugnata in ragione della nuova iscrizione a ruolo, senza necessità di annullate la cartella precedentemente emessa e di emettere una nuova cartella di pagamento».
In definitiva, il ricorso per cassazione è stato respinto, ma nulla dovrà la ricorrente a titolo di spese di lite, e ciò in ragione della mancata costituzione di Agenzia delle Entrate e di Equitalia nell’ultimo grado di giudizio.
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