9 maggio 2022

Riscossione tributi. Notifica all’imprenditore individuale

Autore: Paola Mauro
La notifica dell'atto impositivo all'imprenditore individuale, che abbia la residenza (cioè, il luogo di dimora abituale) ed il domicilio (cioè, la sede principale dei propri affari ed interessi) in distinti Comuni, deve essere eseguita presso il Comune di residenza, ove si radica l'ubicazione del domicilio fiscale.

È quanto afferma, tra l’altro, la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione nella sentenza n. 12832 del 22 aprile 2022, che accoglie il ricorso del contribuente.

Il caso - Il giudizio nasce dall'impugnazione dell’avviso di accertamento e dell’ingiunzione di pagamento per la TARSU/TIA relativa agli anni dal 2005 al 2011, con riferimento ad un locale che il Comune di Busto Arsizio ha concesso in locazione per uso commerciale al contribuente.

Ebbene, l’imprenditore in questione (esercente l’attività di bar, caffè e pasticceria) ha proposto ricorso innanzi alla Corte di legittimità avverso la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto della regolare notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'ingiunzione di pagamento.

Esattamente, il ricorrente ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 43 cod. civ., 138 e 139 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., trovando d’accordo i giudici del “Palazzaccio” che, conseguentemente, hanno cassato la sentenza impugnata e deciso la causa nel merito, con accoglimento del ricorso originario.

Il motivo accolto - Secondo la prospettazione del ricorrente, l'avviso di accertamento - prodromico all'ingiunzione di pagamento - è stato notificato in luogo diverso dalla residenza e dal domicilio ed è stato ricevuto da persona ignota al destinatario. La notifica, in altre parole, è stata eseguita presso un luogo privo di qualsiasi collegamento con la residenza, il domicilio o la dimora del contribuente, derivando da ciò la sua nullità.

I rilievi della S.C. - Gli Ermellini, accogliendo il suddetto motivo di ricorso, hanno evidenziato che all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare sia sotto l'aspetto sostanziale sia sotto l'aspetto processuale. Pertanto, nel caso di impresa individuale, l'obbligazione tributaria fa capo alla persona fisica dell'imprenditore, che è il destinatario della pretesa fiscale, e quindi la notificazione degli atti d’imposizione tributaria deve essere eseguita nel domicilio fiscale della persona fisica dell'imprenditore. Ne deriva – scrive la S.C. - «che la notifica dell'atto impositivo all'imprenditore individuale, che abbia la residenza (cioè, il luogo di dimora abituale) ed il domicilio (cioè, la sede principale dei propri affari ed interessi) in distinti Comuni (come nel caso di specie), deve essere eseguita presso il Comune di residenza, ove si radica l'ubicazione del domicilio fiscale».

Nella specie – si riporta testualmente - «la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciati, pervenendo all'apodittica conclusione “che la notifica degli atti è avvenuta regolarmente nel luogo di residenza della parte T.”, sull'indimostrata premessa che “il contribuente è un inquilino del Comune di Busto Arsizio, quindi lo stesso Ente lo conosce bene e sa bene dove abita”. Là dove, a fronte della precisa contestazione del contribuente di essere residente in altro Comune e domiciliato in altro luogo del medesimo Comune, la concessionaria della riscossione aveva l'onere - che non è stato minimamente assolto – di documentare la coincidenza del luogo di notifica dell'avviso di accertamento con il luogo di residenza (o, quanto meno, di domicilio) del destinatario».

In ragione di questo rilievo, i Massimi giudici hanno accolto il ricorso del contribuente, perché la notifica irregolare dell’avviso di accertamento ha inficiato l’atto conseguenziale. Infatti, anche per la sequenza procedimentale "avviso di accertamento - ingiunzione di pagamento", vale il principio di diritto secondo cui:
  • In materia di riscossione delle imposte, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. Poiché tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta, consentita dall'art. 19, comma 3, del D.lgs. n. 546 del 1992, di impugnare solo l'atto consequenziale notificatogli (avviso di mora, cartella di pagamento, avviso di liquidazione), facendo valere il vizio derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto, o di impugnare cumulativamente anche quello presupposto (nell'ordine, cartella di pagamento, avviso di accertamento o avviso di liquidazione) non notificato, facendo valere i vizi che inficiano quest'ultimo, spetterà al Giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con la conseguenza che, nel primo caso, dovrà verificare solo la sussistenza o meno del difetto di notifica al fine di pronunciarsi sulla nullità dell'atto consequenziale (con eventuale estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza siano o meno decorsi), nel secondo la pronuncia dovrà riguardare l'esistenza, o no, di tale pretesa. È dunque consentito al contribuente impugnare l’atto conseguenziale notificato al fine esclusivo di far valere la mancata/irrituale notificazione dell'atto prodromico, senza contestualmente aggredire l'atto stesso sotto altri profili di invalidità formale ovvero per la sua infondatezza nel merito, non sussistendo dunque alcun onere processuale della parte ricorrente al riguardo (tra le tante: Cass. Sez. V civ. n. 1144/2018; Cass. Sez. Un. n. 10012/2021).
Di conseguenza, nel caso che ci occupa, la nullità della notifica del prodromico avviso di accertamento si è propagata alla conseguenziale ingiunzione di pagamento, che ne è stata irrimediabilmente inficiata (per nullità derivata).
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