29 giugno 2022

Ristretta base azionaria e prova contraria

La legittimità della presunzione di distribuzione utili nella società a ristretta base azionaria fa salva la prova contraria

Autore: Gianfranco Antico
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, salva in ogni caso la prova contraria, gravante sul contribuente.

Così si esprime la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19068 del 14 giugno 2022.

Il fatto - Ritenuto di essere in presenza di una società di capitali a ristretta base azionaria e che l'utile extra-bilancio accertato in capo ad essa dovesse essere attribuito ai soci in ragione delle loro quote di partecipazione, l'Agenzia delle Entrate ha notificato ai soci i relativi accertamenti.

La Commissione tributaria provinciale di Treviso, adita dal contribuente, parzialmente accogliendo il ricorso, ha rideterminato il maggior reddito accertato in misura da quantificarsi al netto dell'imposta Ires già pagata dalla s.r.l., rimandando all'ufficio per la riliquidazione del dovuto.

La Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto l'appello dell'Agenzia e rigettato quello della contribuente.

In particolare, la C.T.R. ha evidenziato, quanto all'appello della contribuente, che la s.r.l. “aveva aderito all'accertamento nei suoi confronti, e, trattandosi di società a ristretta base azionaria, l'utile conseguente al disconoscimento dei costi accertati in capo alla società era stato correttamente attribuito ai soci in forza della presunzione di distribuzione ai soci di una società a ristretta base proprietaria degli utili extra-bilancio; quanto all'appello dell'Agenzia, che era provato che la società avesse distribuito i maggiori utili nella misura limitata al 40% del loro ammontare, ai sensi dell'art. 47 T.u.i.r.”.

Ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto il contribuente.

Le ragioni della decisione - In primo luogo, la Corte ribadisce il pacifico indirizzo secondo cui “in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli eventuali utili extracontabili accertati, rimanendo salva la facoltà del contribuente di provare che i maggiori ricavi non sono stati distribuiti, ma accantonati o reinvestiti dalla società, nonché di dimostrare la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria; con l'ulteriore specificazione che siffatta presunzione non si pone in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, in quanto il fatto noto non è dato dalla sussistenza di maggiori redditi accertati induttivamente nei confronti della società, bensì dalla ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale, salva in ogni caso la prova contraria, gravante sul contribuente, del mancato conseguimento o della diversa destinazione degli utili (Cass. 11/08/2020, n. 16913; Cass. 02/07/2020, n. 13550; Cass. 19/12/2019, n. 33976; Cass. 09/07/2018, n. 18042; Cass. 22/11/2017, n. 27778; Cass. 12/04/2013, n. 8954; Cass. 02/03/2011, n. 5076)”.

Ciò vale in quanto la ristrettezza della base sociale implica di per sé un elevato grado di compartecipazione dei soci, e dunque la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extra-bilancio (Cass. 18/11/2014, n. 24572). Quel che rileva dunque è la ristrettezza dell'assetto societario, che implica un vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci nella gestione sociale.

In secondo luogo, l'imputazione ai soci del reddito della società ha origine dalla partecipazione e quindi prescinde dall'eventuale natura adesiva dell'accertamento nei confronti dell'ente (Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 07/12/2017, n. 29412); “Accertato con adesione o in altro modo, il maggior reddito di una società a ristretta base partecipativa si presume distribuito pro quota ai soci in forma di utili extracontabili, in base al suddetto assunto che la ristrettezza dell'assetto societario implica normalmente reciproco controllo e marcata solidarietà tra i soci”.

Inoltre, non muta i termini della questione la circostanza che, nella presente controversia, “il contribuente non era socio diretto della società di capitali oggetto di accertamento; la società accertata aveva, infatti, nella propria ristretta compagine sociale, un'altra società, di persone (Cass. 20/12/2018, n. 32959; Cass. 10/06/2009, n. 13338)”.

La distribuzione, inoltre, si presume effettuata nello stesso esercizio annuale al quale si riferisce l'accertamento dei maggiori redditi della società (Cass. 27/12/2016, n. 27067; Cass. 13/01/2016, n. 386).

Alla luce di tali fermi principi giurisprudenziali, il ricorrente non ha offerto alcun elemento diverso.
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