Nelle ipotesi di scissione parziale, la notifica della cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione, può avere luogo nei confronti della Società scissa, da considerarsi ancora “in vita”, ed è quindi valida e produttiva di effetti nei confronti della beneficiaria.
È quanto emerge dalla lettura dell’
ordinanza n. 20603/2022 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, depositata il 27 giugno, che interpreta le disposizioni in tema di responsabilità solidale della società beneficiaria della scissione per le obbligazioni tributarie della scissa, anteriori alla scissione.
Il caso - La ricorrente Equitalia ha censurato la sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha dichiarato la nullità della cartella di pagamento oggetto del giudizio - emessa a seguito di controllo automatizzato, per omesso versamento dell’IRAP (saldo 1998 e acconti 1999) – sul presupposto dell’intervenuta decadenza della pretesa impositiva, attesa la notifica alla Società scissa, nella sua sede legale.
La ricorrente ha evidenziato come il Collegio di secondo grado abbia erroneamente ritenuto che la notifica fosse stata indirizzata a un soggetto inesistente, essendo circostanza pacifica e non contestata in giudizio che la società scissa non si era estinta
in ragione della scissione (parziale).
L’Agente della Riscossione ha rilevato, altresì, che successivamente alla tempestiva e mai contestata notifica della cartella alla debitrice principale, si ero rivolto (altrettanto tempestivamente)
in via sussidiaria alla società beneficiaria, per ottenere il pagamento del debito tributario della società scissa, divenuto (nel frattempo) definitivo.
Ebbene, gli Ermellini hanno accolto il ricorso alla luce di dei seguenti rilievi.
Inquadramento della fattispecie - Innanzitutto la Suprema Corte osserva che, ai sensi del primo comma dell’art. 2506, cod. civ.:
«Con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci», e, per quanto qui interessa, il terzo comma del medesimo articolo stabilisce che «La società scissa può, con la scissione, attuare il proprio scioglimento senza liquidazione, ovvero continuare la propria attività».
Il che significa che, tra le varie forme di scissione, si verifica una:
- scissione totale quando la società originaria si estingue e attribuisce tutto il patrimonio ad almeno due società;
- scissione parziale, quando la società originaria rimane in vita, ma assegna parte del proprio patrimonio ad una o più società.
Ciò premesso, gli Ermellini affermano che nel caso concreto è pacifico che
«[L]a società scissa è rimasta in vita ed operante per quella parte del patrimonio non confluita nella scissione»; sicché la C.T.R. capitolina è
incorsa in errore laddove ha ritenuto nulla la notificazione alla società scissa, presso la sua sede legale, perché indirizzata a soggetto inesistente, per poi pervenire alla conclusione, del pari non corretta, che anche la notifica della cartella alla società coobbligata era tardiva.
Principi di diritto - La sentenza impugnata si è discostata dall’insegnamento delle Sezioni Unite (n. 28709/2020), poi ribadito da altre pronunce, secondo cui
«la responsabilità della società beneficiaria della scissione parziale (al pari di quella del socio illimitatamente responsabile di società di persone e del cessionario o conferitario d’azienda o di un ramo di essa) non è un’obbligazione da fatto proprio, ma è propria, e scaturisce direttamente dalla legge, pur non avendo la beneficiaria realizzato il fatto indice di capacità contributiva. In caso di scissione parziale, quindi, l’esistenza dell’obbligo della società scissa è costitutiva dell’obbligo della beneficiaria; quest’obbligo, sebbene diverso per causa, concerne il medesimo oggetto, ossia il debito d’imposta. Si spiega, allora, perché l’ente creditore notifica soltanto alla società scissa l’avviso di accertamento, senza necessità di simultaneus processus con la beneficiaria: il soggetto passivo del tributo è appunto la scissa ed è rispetto ad essa che va accertato che il tributo è dovuto, ai fini della formazione del titolo esecutivo, ossia del ruolo (art. 49, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). […] È quindi sufficiente notificare alla beneficiaria la cartella di pagamento o anche soltanto l’intimazione di pagamento, atti giuridicamente dipendenti dal ruolo già formatosi nei confronti del soggetto passivo d’imposta (sulla giuridica dipendenza della cartella dal ruolo, si veda Cass., sez. un., 2 ottobre 2015, n. 19704). L’ente creditore agisce quindi, per mezzo dell’agente della riscossione, azionando un titolo, ossia il ruolo, che si è formato nei confronti del proprio debitore d’imposta, ossia dell’obbligato in via principale. Ma è pur sempre quel titolo che diviene riferibile alla coobbligata, anche se in base a presupposti distinti. Ed è proprio da quel titolo, che concerne il tributo, che dipende la cartella notificata al coobbligato: l’art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602/73 stabilisce difatti che “il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza”, entro i termini ivi previsti: la cartella vale come notificazione di quel ruolo, e determina, al pari del precetto, la pretesa esecutiva (Cass., sez. un., 14 aprile 2020, n. 7822, punto 3.2). Sicché, per Cass. n. 4833/2022, “va confermato il principio, di recente ribadito da questa Corte (vedi Cass. 21 ottobre 2019, n. 16710; conf., 29 maggio 2020, n. 10238; 10 febbraio 2021, n. 3233), secondo cui, in tema di scissione societaria, la società beneficiaria è solidalmente responsabile per i debiti erariali della società scissa relativi a periodi d’imposta anteriori alla data dalla quale l’operazione produce effetti, e può essere richiesta del pagamento di tali debiti senza oneri di avvisi o altri adempimenti da parte dell’Amministrazione” (cfr., in termini, ex multis, Cass. 11/05/2016, n. 9594; 30/11/2021, n. 37484)».
La sentenza impugnata si è discostata da questo principio di diritto nel momento in cui ha reputato tardiva la notifica della cartella esattoriale alla società beneficiaria (perché avvenuta oltre il termine decadenziale di cui all’art. 1, comma 5-bis, D.L. n. 106/2005), senza considerare che, al fine di scongiurare la decadenza della pretesa impositiva, è sufficiente che il ruolo o la correlata cartella siano stati tempestivamente notificati alla debitrice principale (i.e. alla società scissa) – v. Cass. n. 20766/2021.
Il rinvio - In conclusione, alla luce dei suddetti principi di diritto, i Massimi giudici hanno disposto il rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione,
per nuovo esame.