La Corte di cassazione (Sez. VI civ.), con l’ordinanza n. 1727/2023 (dep. 20/01/2023), ha ribadito il principio di diritto secondo cui, in materia di accertamento tributario di un maggior reddito nei confronti di una società di capitali, organizzata nella forma della società a responsabilità limitata e avente ristretta base partecipativa, e di accertamento conseguenziale nei confronti dei soci, l'obbligo di motivazione degli atti impositivi notificati ai soci è soddisfatto anche mediante rinvio “per relationem” alla motivazione dell'avviso di accertamento riguardante i maggiori redditi percepiti dalla società, ancorché solo a quest'ultima notificato, giacché il socio, ex art. 2476 c.c., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, quindi, di prendere visione dell'accertamento presupposto e dei suoi documenti giustificativi.
Il caso - Il socio di una S.r.l. a ristretta base partecipativa ha ricevuto la notifica di un avviso di accertamento relativo a IRPEF per l'anno 2005.
Tale avviso è stato confermato dai Giudici tributari sia di primo che di secondo grado, i quali hanno fatto leva sulla ristrettezza della base societaria, in quanto circostanza che legittima la presunzione di distribuzione di utili extracontabili tra i soci, salva la prova contraria.
La C.T.R., in particolare, ha osservato che, nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate ha legittimante ritenuto l’appellante responsabile di appropriazione di tutti gli utili accertati, tenuto conto delle dichiarazioni (mai smentite) rilasciate dall'altro socio (e moglie), e considerata la ristretta base societaria e la qualità di amministratore.
Ebbene, con l’ordinanza citata all’inizio la Corte di legittimità ha avallato la conclusione cui è giunto Giudice di secondo grado.
Ragioni della decisione - Con i motivi di ricorso si è lamentata la violazione del diritto di difesa per l'omessa allegazione all'avviso di accertamento rivolto al socio-amministratore del PVC relativo all'imputazione al 100% dei redditi accertati in capo alla Società.
Ad avviso della Suprema Corte, invece, la Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai principi di diritto che governano la materia, laddove ha ritenuto valido l'avviso di accertamento in questione, in virtù della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, essendo necessario, per vincere tale presunzione, che il socio, anche se amministratore, provi - circostanza che nel caso di specie non si è verificata - il mancato conseguimento, da parte della società di tali utili, oppure la mancata distribuzione degli stessi (Cass. n. 10679 del 2022, n. 7170 del 2022 e n. 33976 del 2019).
Per quanto riguarda poi la lamentata mancata conoscenza dell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società, la Suprema Corte ha evidenziato che per soddisfare l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale è sufficiente un rinvio "per relationem" al processo verbale di contestazione anche se esso non è allegato, giacché il socio (tanto più nel caso di specie ove riveste anche il ruolo di amministratore della società) ha il potere di consultare - e è per lui agevole farlo usando l'ordinaria diligenza - la documentazione relativa alla società e, conseguentemente, di prendere visione sia dell'accertamento presupposto sia dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione (Cass. n. 20157 del 2021, n. 21126 del 2020 e n. 31406 del 2018).
In definitiva, il ricorso per cassazione è stato respinto e il ricorrente ha anche subito la condanna al pagamento delle spese processuali.
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