4 febbraio 2026

Forfettario, attenzione all'anno "spezzato": anche sotto gli 85mila euro stop al regime agevolato

Autore: Redazione Fiscal Focus

Un contribuente ha aperto la partita IVA a maggio 2025: nel 2026 può essere forfettario anche se nel 2025 ha incassato 58mila euro?

Quando un cliente avvia l'attività a metà anno, il primo controllo da fare non è tanto quanto ha fatturato, ma quanto avrebbe potuto fatturare restando dentro il limite. Il regime forfettario richiede infatti che, nell'anno precedente, ricavi o compensi non superino 85mila euro, giusto. Ma se l'attività è iniziata in corso d'anno, quel tetto va proporzionato ai giorni di effettivo esercizio. E' importante stressare bene questo concetto, perché è uno dei punti che genera più errori in buona fede, soprattutto quando il cliente ragiona con la soglia piena e non con il ragguaglio.

Immaginiamo Mario, commerciante ambulante alimentare, apertura partita IVA il 1° maggio 2025. I giorni di esercizio dal 1° maggio al 31 dicembre sono 245. Il limite 2025 da confrontare non è 85.000, ma 85.000 × 245 ÷ 365 = 57.054,79 euro. Se Mario nel 2025 ha incassato 58.000 euro, formalmente ha superato il limite ragguagliato e nel 2026 non può applicare il forfettario, anche se 58.000 è ben sotto gli 85.000.

Basta insomma uno scostamento minimo per far saltare l'accesso al forfettario. Il punto diventa ancora più delicato quando il cliente era già a conoscenza che avrebbe sforato. La prassi evidenzia l'orientamento per cui non può adottare il regime forfettario chi, al momento dell'apertura, sappia con certezza che supererà il limite entro fine anno. Questa preconoscenza emerge spesso da un contratto già firmato o da un ordine già acquisito.

Se Mario, al 1° maggio, aveva già un accordo con una catena di eventi estivi che gli garantiva incassi certi per 70.000 euro entro dicembre, il rischio non è solo la fuoriuscita dal regime, ma l'apertura di un fronte interpretativo sul fatto che il regime non fosse applicabile ab origine, con possibili ricadute su fatturazione, IVA e adempimenti.

In questi casi la regola di prudenza da adottare è questa: se c è un flusso contrattualizzato che rende lo sforamento altamente probabile, bisogna mettere il cliente davanti a un bivio consapevole prima ancora di inviare l'AA9/12.

C'è poi un equivoco che torna spesso: il ragguaglio serve solo per verificare l'accesso, non per calcolare il reddito. Se Mario fosse rimasto sotto 57.054,79 euro, nel 2026 avrebbe determinato il reddito imponibile sul fatturato effettivo, applicando il coefficiente di redditività previsto per il suo codice ATECO.

Qui si gioca una seconda parte della consulenza, più economica che normativa: se nel 2026 Mario prevede, ad esempio, 80.000 euro di ricavi e un coefficiente del 40%, il reddito forfettario sarebbe 80.000 × 40% = 32.000 euro. Su quello si applicherebbe l'imposta sostitutiva (15% ordinaria, o 5% se start-up con requisiti), con una tassazione rispettivamente di 4.800 o 1.600 euro, al netto dei contributi deducibili.

Ma questa convenienza ha senso solo se il cliente ci può stare dentro correttamente. Il nostro consiglio operativo è far ragionare il cliente con un cruscotto mensile già nel primo anno spezzato. E' sufficiente una proiezione realistica degli incassi e la consapevolezza che, se l'anno parte a maggio, il limite effettivo non è 85.000 ma circa 57.000.

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