29 gennaio 2024

Assunzione di donne vittime di violenza

Assunzione di donne vittime di violenza

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda -La legge di Bilancio n. 213/2023 , ha previsto all’art. 1, commi 191 e 192, una modalità di assunzione agevolata specifica per favorirne l’occupazione delle donne vittime di violenza. Si chiede di sapere se tra i datori di lavorati possono rientrare anche le imprese agricole?

Risposta -Gli interessati all’assunzione di donne vittime di violenza sono i datori di lavoro privati. Secondo la nostra opinione la norma riguarda tutti i datori di lavoro imprenditori e non imprenditori (studi professionali, associazioni e fondazioni, ecc.) ivi compresi quelli agricoli e con la sola esclusione di quelli domestici, alla luce della specialità del rapporto.

In attesa, di chiarimenti da parte dell’Inps, operiamo una ricognizione dell’agevolazione contenuta nella legge di bilancio 2024.

Gli elementi essenziali che debbono possedere le donne interessate sono:
  • stato di disoccupazione;
  • fruizione dello specifico aiuto erogato dal fondo per il reddito di libertà per le vittime di violenza. Nel 2024 potranno essere assunte anche donne che hanno fruito di aiuti a carico del fondo nell’anno appena trascorso.
La misura dell’agevolazione è pari al 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro con un tetto fissato a 8.000 euro l’anno, riparametrato ed applicato su base mensile (ciò significa che il limite massimo del mese è di 666,66 euro). Sotto l’aspetto pensionistico non ci sono effetti negativi, in quanto lo sgravio contribuivo viene coperto dalla finanza pubblica.
L’esonero contributivo varia in relazione alla tipologia contrattuale. Infatti:
  • è di 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato che potrebbe essere, nel silenzio della norma, anche a tempo parziale (in quest’ultimo caso, ovviamente, lo sgravio sarà in proporzione all’orario ridotto);
  • è di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato, anche in somministrazione;
  • è di 18 mesi in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
Non ci sono, ovviamente, limiti di età, di qualifica e di precedenti rapporti di lavoro anche a tempo indeterminato.
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