6 luglio 2023

Contratto di soccida con vendita del bestiame

Quali gli adempimenti in materia di iva e imposte sul reddito

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Un’impresa individuale agricola esercita esclusivamente l’attività di soccida (articolo 2170 c.c.) con regolare contratto (non effettua alcuna produzione agricola sul proprio fondo o allevamento di bestiame), al termine del ciclo produttivo il soccidante rilascia la certificazione della ripartizione degli utili relativi alla vendita del bestiame. Nell’anno 2022 gli utili derivati ammontano a 25 mila euro, mente per l’anno 2023 si prevede il conseguimento di 50 mila euro. Tutto ciò premesso, si chiede di conoscere a quali adempimenti contabili deve sottostare l’impresa agricola individuale ai fini Iva e delle imposte sul reddito.

Risposta - Nel rispondere al quesito posto partiamo dall’imposta sul valore aggiunto.

L'attività di soccida, generalmente, viene attratta dal regime speciale. Unica esclusione è quella nella quale il soccidante non disponga di alcun allevamento in proprio e operi esclusivamente mediante contratti associativi. Solo in questo caso il regime speciale agricolo non si rende applicabile (circolare ministero finanze 27/4/73, n. 32). Ma non ci pare il caso in commento.

Normalmente è uso far operare al soccidante tutte le operazioni contabili: acquisti e vendite. Quindi il bestiame verrà ceduto con aliquota Iva normale propria degli animali allevati e si potrà detrarre forfettariamente l'aliquota compensativa relativa agli stessi.

Qualora la ripartizione avvenisse sulla base del prodotto, e ognuno degli associati (soccidante e soccidario) provvedesse alla cessione separatamente, il regime speciale si renderebbe naturalmente applicabile a tutti e due. Ma questo non ci pare il caso proposto, da cui si deduce, invece, che il soccidante operi a proprio nome.

Per quanto attiene alle imposte sui redditi, possiamo fare due ipotesi principali e una subordinata.

Vediamole:
  • 1) il terreno è sufficiente, in base al reddito agrario, a produrre almeno un quarto del mangime necessario. In questo caso si dichiarerà il solo reddito agrario rivalutato e il soccidante, sulla base del contratto, rilascerà al soccidario un attestato dal quale risulti la quota di reddito agrario da dichiarare nella propria denuncia dei redditi (art. 30, comma 2, Tuir);
  • 2) il terreno non è sufficiente a produrre almeno un quarto del mangime necessario all'allevamento. In questo caso, al reddito agrario rivalutato dovrà aggiungersi quota parte del reddito da allevamento eccedentario (art. 78 Tuir) così come determinato nel quadro ex 740 A1.
La quota di spettanza per la parte eccedentaria, per il soccidario, diventa un reddito da partecipazione.

Nel caso in cui non si aderisca alla determinazione in via forfettaria (art. 78 Tuir) si può optare per la determinazione analitica del reddito. Ma questa subordinata ci pare assai poco praticata, in quanto sicuramente più onerosa.

Giova rammentare che nel caso di allevamento eccedentario è necessario porre in uso il registro di carico-scarico degli animali allevati previsto dall'art. 18-bis del dpr 600/73.

Ricordiamo che la soccida è un contratto associativo, per mezzo del quale due parti si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento del bestiame e gli altri prodotti e utili che ne derivano, secondo le proporzioni stabilite nel contratto medesimo. Due le parti del rapporto del contratto di soccida:
  • soccidante è colui che conferisce il capitale o, meglio, chi avendo il godimento del bestiame (nella soccida semplice o parziaria), ovvero del terreno pascolivo (nella soccida con conferimento di pascolo) si associa con un allevatore, per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartirne l’accrescimento e gli altri prodotti e gli utili che ne derivano;
  • soccidario è, invece, l’allevatore e colui che procede alla lavorazione dei prodotti.
Il nostro codice civile conosce tre tipi di soccida:
  • la soccida semplice in cui il soccidante conferisce il bestiame (che resta di sua proprietà) e dirige l’attività, mentre il soccidario conferisce il suo lavoro (articolo 2171 c.c.);
  • la soccida parziaria, in cui il bestiame è conferito da entrambe le parti che ne diventano proprietarie in proporzione dei rispettivi conferimenti, e la direzione dell’impresa spetta al soccidante (articolo 2182 c.c.);
  • la soccida con conferimento di pascolo in cui il bestiame è conferito dal soccidario, che ha pure la direzione dell’impresa, mentre il soccidante, a cui resta il controllo della gestione, conferisce il terreno per il pascolo (articolo 2186 c.c.). Nell’ambito della soccida parziaria può poi aversi anche quella con il conferimento di pascolo ove il soccidante conferisce sia parte del bestiame che il terreno.
Secondo la definizione offerta dal codice civile, nella soccida (disciplinata dagli articoli 2170 e ss.) il soccidante ed il soccidario si associano per l’allevamento e lo sfruttamento di una certa quantità di bestiame e per l’esercizio delle attività connesse, al fine di ripartire l’accrescimento degli animali e gli altri prodotti ed utili che ne derivano.

Si tratta, quindi, di un contratto agrario, associativo, avente carattere parziario, volto all’esercizio in comune di un’impresa mediante la combinazione del capitale e del lavoro, al fine dello sfruttamento del bestiame.

Esistono tre tipi di soccida:
  • quella semplice (con conferimento del bestiame da parte del solo soccidante);
  • quella parziaria (con conferimento da parte di entrambi i contraenti nelle proporzioni convenute dalle convenzioni o dagli usi);
  • e quella con conferimento di pascolo, ove il bestiame è fornito esclusivamente dal soccidario, a cui è attribuita la direzione dell’impresa, mentre il terreno per il pascolo è fornito dal soccidante.
Nella soccida semplice (la più diffusa), le obbligazioni del soccidante hanno per oggetto le seguenti prestazioni:
  • 1. conferimento in godimento e per l’intero del bestiame, previa stima degli animali, che va effettuata all’inizio del rapporto e non trasferisce la proprietà del bestiame al soccidario;
  • 2. reintegrazione del bestiame perito (articolo 2176 c.c.).
A ciò si aggiungono altri diritti-doveri:
  • 3. alla scadenza del contratto e previo pagamento delle spese, dividere con il soccidario, al quale va riconosciuto il diritto al rendiconto della gestione, l’accrescimento, i prodotti e gli utili dell’impresa, secondo le proporzioni stabilite dalle convenzioni e dagli usi (articolo 2178 c.c.);
  • 4. dirigere l’impresa (ai sensi dell’articolo 2173 c.c.), conformandosi alle regole di buona tecnica dell’allevamento. In particolare, il soccidante deve curare sia la direzione amministrativa, che quella tecnica, perseguendo gli interessi comuni delle parti, poiché, solo in questo modo, realizzerà effettivamente l’efficienza e la produttività dell’impresa associata.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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