19 febbraio 2024

Redazione Isee dell’agricoltore

Anche per il 2024 trovano applicazione i criteri Irap

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Con il Dm n. 407/2023 è stato emanato il modello tipo della Dsu - Isee e le relative istruzioni per la compilazione. La nuova modulistica della dichiarazione sostitutiva unica fornisce le indicazioni necessarie per dichiarare i redditi derivanti dall’esercizio delle attività agricole (articolo 32, del Tuir). Si chiede di sapere se ai fini Isee, il reddito delle attività agricole, anche se svolte nei limiti dell’art. 32 del Tuir, dovrà essere calcolato ai sensi della disciplina Irap (art. 9 del D.Lgs. 446/97)?

Risposta - La risposta è affermativa. Per la redazione dell’Isee dei soggetti che svolgono attività agricola trovano ancora applicazione i criteri Irap.

Il 13 dicembre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, ha approvato il nuovo modello della “dichiarazione sostitutiva unica (Dsu)” e le relative istruzioni per la compilazione, in vigore dal 1° gennaio 2024.

Dalla lettura delle nuove istruzioni emerge che il valore da prendere a riferimento è quello rappresentato dalla produzione netta determinata ai fini Irap, a prescindere dalla non assoggettabilità ad Irap dell’imprenditore. Ne consegue che ai fini Isee, il reddito delle attività agricole, anche se svolte nei limiti dell’art. 32 del TUIR, dovrà essere calcolato ai sensi della disciplina Irap (art. 9 del D.Lgs. 446/97).

Ricordiamo che l’imprenditore agricolo che non dispone di dati reddituali effettivi determina il reddito dichiarato, in via forfetaria, su base catastale e, pertanto, si trova nell’impossibilità pratica di autodichiarare ai fini Isee i redditi che non vengono forniti in via automatica dall’Agenzia delle Entrate al Sistema informativo Isee fra i quali, appunto, quelli derivanti dall’esercizio delle attività agricole nei limiti di cui all’art. 32 del Tuir.

Negli anni a tale impossibilità si è ovviato utilizzando i dati dichiarati ai fini Irap. Una soluzione di carattere pragmatico “accettata” ma per la cui utilizzabilità sono emersi dubbi dopo che è intervenuto l’esonero da tale imposta recato dall’articolo 1, comma 70, della L. 208/2015 per i soggetti esercenti attività agricole nei limiti di cui al richiamato art. 32 del Tuir.

Tale soluzione "pratica" ora è definitivamente "accettata " in quanto al paragrafo 6.3 - “Proventi agrari ai fini Irap” delle istruzioni per la compilazione del nuovo modello Dsu, viene dato atto della non soggettività passiva all’imposta Irap (di fatto, esenzione totale) per gli esercenti attività agricola nei limiti citati e viene previsto che l’imprenditore agricolo deve indicare i proventi derivanti dalle attività agricole svolte, anche in forma associata, per le quali sussiste l’obbligo alla presentazione della dichiarazione Iva.

Precisiamo che, a tale fine, va assunto il valore della produzione netta determinata ai fini dell’Irap (a prescindere dalla non assoggettabilità all’imposta e tenendo conto della formulazione dell’articolo 9 , del Dlgs. 446/1997 in vigore sino al 31.12.2015), a cui devono essere sottratti i costi del personale a qualunque titolo utilizzato per lo svolgimento dell’attività agricola, secondo le regole applicabili ai fini Irap.

I dati da indicare nel quadro FC4 del Dsu sono, quindi, gli stessi della dichiarazione Irap compilata sino all’anno 2015 con la precisazione che i dati richiesti sono quelli riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della Dsu e, pertanto, quelli del periodo d’imposta 2022 per le richieste da presentare nel 2024.

Va segnalato, inoltre, che secondo l’articolo 9 Dlgs. 446/1997 in vigore sino al 31.12.2015 espressamente richiamato dalle istruzioni in commento, per i produttori agricoli titolari di reddito agrario, non esonerati dalla tenuta della contabilità Iva ai sensi dell’articolo 34, comma 6, Dpr 633/1972, la base imponibile Irap era costituita dalla differenza fra l’ammontare dei corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva, ivi compresi quelli relativi alla cessione di beni strumentali e di qualsiasi altro bene, anche immateriale, rientrante nell’ambito dell’attività e l’ammontare degli acquisti inerenti l’attività e soggetti a registrazione Iva.
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