4 luglio 2023

Agriturismo: riservato solo all’imprenditore agricolo

Autore: Cinzia De Stefanis
L’attività agrituristica è riservata esclusivamente agli imprenditori agricoli, cioè a coloro che svolgono attività di coltivazione del fondo, allevamento di animali, silvicoltura.
L’attività agrituristica consiste in quattro tipi di servizi che possono essere svolti anche singolarmente:
  • allestimento di alloggi per soggiorno;
  • somministrazione di pasti e di bevande costituiti almeno in parte da prodotti propri;
  • allestimento di aree attrezzate per il campeggio;
  • organizzazione di attività ricreative, sportive, culturali e didattiche.
Definizione di imprenditore agricolo - Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico.

Presupposto soggettivo - L’imprenditore agricolo può essere un imprenditore individuale, una impresa familiare, una società di qualsiasi tipo o un ente non societario.
L'esercizio dell'impresa agricola richiede di adempiere l'obbligo di iscrizione nel Registro delle Imprese. (eccezione per le imprese non societarie esonerate dagli obblighi IVA)

Ciclo biologico - Elemento essenziale per qualificare l’attività svolta dall’imprenditore agricolo.
Consiste nell'organizzazione dei fattori produttivi diretti alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare una risorsa naturale.

In particolare consiste nel processo di riproduzione ed accrescimento che porta un organismo a nascere e a svilupparsi, assumendo le sembianze e le caratteristiche della specie a cui appartiene.
Può consistere in più stadi o fasi.

L’imprenditore agricolo non deve occuparsi necessariamente dell’intero ciclo biologico: è sufficiente organizzi la propria attività in funzione della cura e dello sviluppo anche di una o alcune fasi del ciclo stesso.

Risorse naturali - Elemento essenziale che qualifica l’attività svolta dall’imprenditore agricolo.
L’attuale formulazione prevede ci sia un collegamento con una risorsa naturale: terra, bosco, acque e ambiente in cui tali risorse si trovano.

Coltivazione del fondo - Il fondo è la principale risorsa sulla quale l'imprenditore agricolo può sviluppare un ciclo biologico vegetale.

Nella previgente disciplina codicistica, nella nozione di "coltivazione del fondo" erano ricomprese tutte le attività primarie dell'imprenditore agricolo, sia la coltivazione delle piante, sia, secondo la prevalente giurisprudenza, l'allevamento del bestiame, che con il fondo doveva mantenere una connessione necessaria.

La separazione, introdotta dalla riforma del 2001, fa assumere alla coltivazione del fondo il significato di coltivazione delle piante che necessitino della terra per il loro accrescimento e non di altro, ovvero la cura e sviluppo di un ciclo biologico vegetale o di una sua apprezzabile tappa.

Allevamento di animali - L’attività di allevamento degli animali è l'attività diretta alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una sua fase, di carattere animale, che utilizzi o possa utilizzare il fondo, il bosco e le acque, dolci, marine o salmastre.

La definizione di allevamento di animali si è allineata alle normative e discipline specifiche.

Ai tradizionali allevamenti connessi ad un fondo (allevamenti da carne, da lavoro, da latte e da lana) sono da ricomprendere a titolo di attività imprenditoriale agricola una serie di allevamenti quali avicoltura, cunicoltura, apicoltura, bachicoltura ecc.

Selvicoltura - La selvicoltura viene definita come la pratica di coltivare i boschi, applicando i principi della scienza forestale all'impianto, alla rinnovazione e a razionali interventi per condizionare la struttura, al triplice fine di produrre legno, tutelare l'ambiente e proteggere il territorio.

Per bosco (o foresta o selva) si intendono le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea.

Tali formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20% con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti.

Sono, altresì, assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco, non identificabili come pascoli, prati o pascoli arborati.

Il rilevante interesse pubblicistico dei boschi e delle foreste collocano la coltura boschiva nella prospettiva di una attività di protezione, piuttosto che in un'ottica di tipo imprenditoriale.

Le pratiche che caratterizzano la selvicoltura consistono nei tagli, nelle cure e negli interventi volti all'impianto, al rimboschimento e imboschimento, alla coltivazione, alla prevenzione di incendi, al trattamento e all'utilizzazione dei boschi e alla produzione di prodotti forestali spontanei non legnosi, ovvero tutti i prodotti di origine biologica ad uso alimentare e ad uso non
alimentare, derivati dalla foresta o da altri terreni boscati e da singoli alberi (escluso il legno).

Nell'attività di gestione del bosco vi rientra la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche che caratterizzano la selvicoltura

Le attività connesse - Sono considerate connesse le iniziative volte alla commercializzazione e valorizzazione della produzione agricola, come naturale ed imprescindibile sbocco delle attività produttive agricole esercitate dallo stesso imprenditore.

Per le attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione la connessione si verifica con il concorso dei requisiti:
  • di natura soggettiva, nel senso che le attività connesse c.d. tipiche devono svolte compiute dallo stesso imprenditore agricolo, essendo richiesta l’identità soggettiva fra chi esercita una delle menzionate attività essenziali e l’attività connessa;
  • di natura oggettiva, nel senso che tale attività di manipolazione, trasformazione, commercializzazione deve avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Se si supera tale limite l’attività non può ritenersi connessa all’impresa agricola e diviene industriale o commerciale.

La connessione è estesa alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature, o risorse dell’azienda, normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Prevalenza - I prodotti devono provenire prevalentemente dall’attività agricola principale.
Le attività di manipolazione, trasformazione e simili possono avere per oggetto anche prodotti acquistati presso terzi, purché risultino prevalenti i prodotti propri:
  • se trattasi di beni appartenenti allo stesso comparto agronomico e della stessa specie è possibile procedere al confronto in termini quantitativi fra i prodotti ottenuti dall'attività agricola principale e i prodotti acquistati da terzi;
  • se trattasi di beni differenti è possibile procedere al confronto in termini di valore.
Le prestazioni di servizi - L'articolo 2.135 c.c. considera agricole anche le prestazioni di servizi fornite mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse della azienda, normalmente impiegate nella attività esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

Le condizioni affinché i servizi rientrino nell'agricoltura sono due:
  1. le attrezzature impiegate per le prestazioni di servizi devono essere le medesime utilizzate normalmente nella azienda agricola (ad esempio, un agricoltore che non produce cereali non può svolgere il servizio di mietitura per conto di terzi);
  2. le attrezzature utilizzate nelle attività di servizi devono essere impiegate prevalentemente nell'attività agricola.
La norma fa riferimento, oltre che alle attrezzature, anche alle risorse dell'azienda agricola: si ritiene che tra queste debba essere ricompresa, in primo luogo, la forza lavorativa.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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