27 giugno 2023

Etichettatura degli oli d’oliva: guida alle istruzioni

L’«olio extra vergine di oliva», l’«olio di oliva vergine», l’«olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e l’«olio di sansa di oliva» devono essere presentati al consumatore finale in recipienti chiusi della capacità massima di 5 litri, provvisti di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione e forniti di un’etichetta conforme alle disposizioni vigenti. è vietata la vendita di olio allo stato sfuso al consumatore finale. Rientra in tale tipo di vendita anche quella che avviene mediante la spillatura dal “bag in box” e, in generale, con i sistemi “alla spina”. Questo è quanto emerge dalla lettura della Guida all’etichettatura degli oli d’oliva curata dal Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare (Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi alimentari.

Si è proceduto alla pubblicazione della nuova guida (Giunta alla sua terza edizione) in seguito all’entrata in vigore lo scorso 1° gennaio 2023 dell’obbligo dell’«etichettatura ambientale», adempimento di carattere generale che riguarda tutti i comparti. Altra novità, peraltro più formale che sostanziale, riguarda specificatamente gli oli d’oliva ed è conseguente all’abrogazione del Reg. (UE) n. 29/2012, sostituito dal Reg. (UE) n. 2022/2104. Anche se ai fini dell’etichettatura non ha apportato novità sostanziali, tuttavia nel tradurre in lingua italiana tale regolamento sono avvenuti alcuni “disallineamenti” con le diciture previste dal vecchio Reg. (UE) n. 29/2012.

Confezioni utilizzabili dai «ristoranti», dalle «mense» e dalle collettività simili - Per rifornirsi di «olio extra vergine di oliva», di «olio di oliva vergine», di «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» e di «olio di sansa di oliva», il “ristoratore” deve acquistare esclusivamente confezioni etichettate conformemente alla normativa vigente e dotate di un sistema di chiusura che perde la sua integrità dopo la prima utilizzazione. Infatti, non può in nessun caso acquistare olio allo stato sfuso. Per quanto riguarda la capacità delle confezioni, queste potranno essere al massimo di 25 litri tenendo presente, però, che solo quelle di capacità fino a 5 litri possono essere messe a disposizione dei clienti mentre quelle di capacità superiore devono essere utilizzate esclusivamente in cucina per la preparazione dei pasti. Inoltre, qualora al cliente gli venga messo a disposizione un «olio extra vergine di oliva» o un «olio di oliva vergine», oltre a quanto detto, le confezioni devono essere fornite anche di tappo «antirabbocco».

Informazioni che devono essere riportate in etichetta - Le indicazioni che devono essere obbligatoriamente riportate in etichetta dell’olio d’oliva sono le seguenti:
  • la denominazione di vendita;
  • la designazione dell’origine (solo per l’extra vergine ed il vergine);
  • l’informazione sulla categoria di olio d) la quantità netta;
  • il termine minimo di conservazione g) le condizioni particolari di conservazione;
  • il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del responsabile commerciale del prodotto;
  • il lotto;
  • una dichiarazione nutrizionale;
  • la campagna di raccolta se ricorrono determinate condizioni (solo per l’extra vergine ed il vergine);
  • la sede dello stabilimento di confezionamento o) l’etichettatura ambientale.
Leggibilità delle indicazioni - Le informazioni obbligatorie sugli alimenti sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Devono essere stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, in caratteri la cui parte mediana è pari o superiore a 1,2 mm. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm2, la dimensione dei caratteri è pari o superiore a 0,9 mm. Tali dimensioni non si applicano alle modalità di indicazione della quantità netta che richiede delle dimensioni dei caratteri specifiche.

La “denominazione di vendita” e la “quantità netta” - La “denominazione di vendita” e la “quantità netta” devono comparire nel medesimo “campo visivo”. Per «campo visivo» si intendono tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale.
LE «DENOMINAZIONI DI VENDITA» - Le denominazioni di vendita, che possono essere utilizzate per le rispettive categorie di olio, sono le seguenti:
  • «olio extra vergine di oliva»;
  • «olio di oliva vergine»;
  • «olio di oliva - composto di oli di oliva raffinati e oli di oliva vergini» ;
  • «olio di sansa di oliva».
In linea generale, l’origine dell’olio è determinata da due componenti e cioè dallo Stato in cui le olive sono state raccolte e dallo Stato in cui è situato il frantoio che le ha molite. Quindi, quando la designazione dell’origine indica uno Stato membro o l’Unione europea significa che entrambe le fasi (raccolta delle olive e la successiva molitura) sono avvenute in quello Stato membro dichiarato o nell’Unione europea. Ad esempio, dire che un olio è:
  • “italiano” significa dichiarare che le olive sono state raccolte in Italia e la loro molitura è avvenuta in Italia;
  • dell’”Unione europea” significa dichiarare che le olive sono state raccolte nell’Unione europea e la loro molitura è avvenuta nell’Unione europea.
Quantità netta - La quantità netta può essere espressa, a scelta dell’operatore, in litri (simbolo L o l), in centilitri (simbolo cl) e in millilitri (simbolo ml). Deve essere indicata con un valore numerico e seguita dall’unità di misura prescelta. Quest’ultima può essere indicata con il simbolo oppure la si può riportare per esteso (es. “1 L” oppure “1 litro”). La “quantità netta” e la “denominazione di vendita” devono comparire nel medesimo “campo visivo”. Per «campo visivo» si intende la superficie di un imballaggio che può essere letta da un unico angolo visuale.

Il “termine minimo di conservazione” - Il “termine minimo di conservazione” è la data fino alla quale il prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.

Il termine minimo di conservazione è indicato come segue:
  • la data è preceduta dalle espressioni:

da consumarsi preferibilmente entro il …” quando la data che si vuole indicare riporta anche il giorno (es. “da consumarsi preferibilmente entro il 3 marzo 2024”),

oppure
  • da consumarsi preferibilmente entro fine …”, negli altri casi (es. “da consumarsi preferibilmente entro fine marzo 2024”).

Le espressioni “da consumarsi preferibilmente entro il…” e “da consumarsi preferibilmente entro fine…” sono seguite:
  • dalla data stessa (es. “da consumarsi preferibilmente entro il 3 marzo 2024” o “da consumarsi preferibilmente entro fine marzo 2024”).

oppure
  • dall’indicazione del punto in cui la data è indicata sull’etichetta (es. “da consumarsi preferibilmente entro vedi data indicata sul tappo”).
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy