17 ottobre 2023

I trasferimenti che non compromettono le agevolazioni per la piccola proprietà contadina

Autore: Elettra Bandi
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina (p.p.c.) sono volte a promuovere l'acquisto di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti e degli IAP sottraendo questa tipologia di atti dall'imposta di registro proporzionale. Infatti l’articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge del 30 dicembre 2009, n. 194, stabilisce che gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni qualificati agricoli posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento.

Le agevolazioni p.p.c. in caso di trasferimento al coniuge o parenti stretti -I predetti soggetti decadono dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti, alienano volontariamente i terreni ovvero cessano di coltivarli o di condurli direttamente. Prima che siano trascorsi cinque anni, è però concessa la facoltà di trasferire o affittare il terreno a favore del coniuge, di parenti entro il terzo grado o di affini entro il secondo grado che esercitino l’attività di imprenditore agricolo e a condizione che si mantenga la destinazione agricola del fondo (articolo 11 d.Lgs. n. 228/2001).

Dal 2023 la p.p.c. si applica anche a chi non ha ancora la qualifica IAP o coltivatore diretto. La legge di bilancio 2023 ha esteso le agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina anche all’acquisto a titolo oneroso di terreni agricoli da parte di soggetti di età inferiore a quarant’anni che dichiarino di voler ottenere, entro il termine di ventiquattro mesi, l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale agricola.

La p.p.c. per le società con qualifica IAP- L’agevolazione spetta anche alle società agricole aventi la qualifica IAP. Infatti, l’articolo 2, comma 4, del D.Lgs. n. 99/2004, dispone che “alle società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.

La p.p.c. non decade in caso di affitto alla società agricola del coltivatore acquirente - L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 279/E del 4 luglio 2008 ha precisato che non comporta la decadenza dalle agevolazioni p.p.c. l’affitto del fondo (effettuato prima del decorso di cinque anni dall’acquisto) a favore di una società agricola costituita tra il coltivatore diretto acquirente, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado, a patto che il concedente continui a coltivare direttamente il fondo acquistato con le agevolazioni.

La p.p.c. non decade per comodato al socio prima del decorso dei cinque anni dall'acquisto - Nella risposta n. 458/2020, l’Agenzia delle Entrate ha avallato la possibilità di cedere in comodato al socio coltivatore diretto, un terreno acquistato dalla società agricola con le agevolazioni p.p.c..

Il contratto di comodato, nel contesto agricolo, costituito in prevalenza da società famigliari, è particolarmente diffuso. Anzi, spesso si ricorre più assiduamente al contratto di comodato rispetto all’affitto.

Nella fattispecie in commento la società semplice agricola X ha acquistato alcuni fondi agricoli ed ha chiesto le agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina. La società è composta da tre soci: l'amministratore Alfa, il fratello Beta ed il padre Gamma. Il socio Alfa, amministratore e legale rappresentante della società X è titolare di omonima ditta agricola individuale ed è iscritto alla gestione previdenziale Inps in qualità di coltivatore diretto.

Al fine di organizzare al meglio la gestione dell'attività agricola, la società agricola X avrebbe l'intenzione di affidare, con apposito contratto di comodato, la coltivazione dei terreni acquistati al Sig. Alfa.

Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, se il soggetto comodatario è socio coltivatore diretto della società agricola semplice X (soggetto comodante), persista l'agevolazione p.p.c. purché il coltivatore diretto comodatario continui a mantenere la qualifica di socio nella società comodante e coltivi direttamente il fondo. L’Agenzia delle Entrate precisa che “per la salvaguardia dell'agevolazione fiscale in esame assume rilievo la circostanza che la società acquirente del terreno concederà il fondo in comodato allo stesso soggetto (socio) che nella compagine sociale integra la figura del coltivatore diretto e che quindi, avrebbe avuto la possibilità di accedere all'agevolazione per la piccola proprietà contadina, possedendo la qualifica di coltivatore diretto”.

Nel quinquennio la società agricola X dovrà mantenere i requisiti di impresa agricola professionale, e non dovrà incorrere nella decadenza disposta dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. 99/2004, che travolgerebbe l’agevolazione p.p.c. in questione.
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