12 aprile 2024

Imprese agricole: istituto del sovraindebitamento

Autore: Cinzia De Stefanis
Gli imprenditori agricoli hanno la possibilità di accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti pur difettando la condizione di fallibilità.

È con la legge 27 gennaio 2012, n. 3 che è stata disciplinata la materia del sovraindebitamento.

L’articolo 6, comma 1, della legge n.3 del 27 gennaio 2012, dichiara le finalità: per porre rimedio alle situazioni di crisi da sovraindebitamento, è attribuita al «debitore», non assoggettabile a procedura concorsuale diversa da quelle disciplinate nella legge medesima, la facoltà di concludere un «accordo» con i creditori secondo una procedura di composizione della crisi disciplinata di seguito; al debitore che possegga lo status di «consumatore» è inoltre consentito di proporre, in alternativa, un «piano» di ristrutturazione.

Nei casi stabiliti dalla legge (annullamento o risoluzione dell’accordo, cessazione degli effetti del piano omologato per causa imputabile al consumatore) l’articolo 14-quater della legge 27 gennaio 2012, n. 3 prevede che questa procedura può essere convertita, su istanza del debitore o dei creditori, in una «procedura di liquidazione del patrimonio».

La legge identifica il soggetto interessato dalla crisi da sovraindebitamento con due termini:
  • quello generalissimo di «debitore»;
  • e quello, più contenuto, di «(debitore) consumatore».
Oggetto di disciplina si mostrano essere pertanto tutte le situazioni di insolvenza sottratte alle procedure concorsuali tradizionali: in primo luogo, e indubbiamente, l’insolvenza del consumatore e più in generale del debitore civile; ma, e immediatamente dopo, l’insolvenza dell’imprenditore non fallibile.

Alla crisi da sovraindebitamento possono accedere anche gli imprenditori agricoli, gli imprenditori commerciali di modeste dimensioni, e gli operatori economici non imprenditoriali (come i professionisti).

Un primo rimedio è dato dall’«accordo di ristrutturazione dei debiti» intercorrente tra il sovraindebitato e i suoi creditori; funzione di detto accordo è infatti la risoluzione del problema costituito dal sovraindebitamento. Il legislatore ha previsto che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai Creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano (art. 7) che preveda la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri (art. 8, 1 comma). La proposta di accordo, dunque, può avere qualunque contenuto e carattere dilatorio o esdebitatorio o può cumulare entrambe queste soluzioni purché sia sempre assicurato il regolare pagamento dei crediti impignorabili, ossia vale che i debiti siano pagati alla scadenza prevista nel contratto ed in misura integrale.

La legge offre un rimedio molto più complesso di un semplice accordo, e di cui l’accordo appare essere soltanto un componente. Questo rimedio è nella procedura di composizione della crisi, che è la procedura secondo la quale l’accordo deve essere concluso.

Cosicché l’accordo del sovraindebitato con i suoi creditori, ragionevolmente finalizzato al superamento della situazione da sovraindebitamento, conferma questa finalità dovendo essere condotto secondo una procedura stabilita, appunto, per la composizione della «crisi». Ma quanto veramente conta non è la finalità, bensì lo strumento. L’accordo per superare il sovraindebitamento deve essere condotto secondo una precisa procedura legale.

Redazione di un accordo con i creditori - Come si legge nel documento dell’Unione nazionale giovani dottori commercialisti “la legge sul sovraindebitamento, dunque, riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori. Il debitore, inoltre, deve essere esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore, una microimpresa o non essere assoggettabile a procedure concorsuali, e si deve trovare in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni. La proposta viene redatta con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all’accordo non ha aderito. L’espletamento delle attività, di competenza del giudice e del debitore, nonché l’omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un’articolata e completa procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio. L’elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso. All’udienza il giudice, in assenza di iniziative o atti in frode ai creditori, dispone che, per non oltre centoventi giorni, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né disposti sequestri conservativi, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei Creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”.

L’esecuzione dell’accordo prevede la possibilità di nominare un liquidatore che sovraintenda alla realizzazione. La legge di composizione della crisi da sovrainde-bitamento, quindi, dovrebbe garantire il debitore onesto ed in difficoltà dal rischio di perdere tutto ed i Creditori insoddisfatti di ottenere il pagamento in termini certi o almeno di evitare le lungaggini e le incertezze della procedura esecutiva ordinaria.
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